Approfondimento di Andra Bufarale

Dal Decreto “Rilancio” parte la semplificazione e la digitalizzazione dello Stato Civile. Cosa cambia in merito all’acquisizione delle informazioni di nascite e decessi.

Servizi Comunali Anagrafe popolazione residente (ANPR) Semplificazione
di Bufarale Andrea
27 Maggio 2020

Approfondimento di Andra Bufarale                                                                                     

Dal Decreto “Rilancio” parte la semplificazione e la digitalizzazione dello Stato Civile. Cosa cambia in merito all’acquisizione delle informazioni di nascite e decessi.

Andrea Bufarale

 

Nel decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020  c.d. “Decreto Rilancio” è stata introdotta all’art. 12 una norma che è passata quasi inosservata ma che è destinata a cambiare, sia nell’imminente futuro che in prospettiva di ulteriori interventi, l’operare quotidiano degli Ufficiali di Stato Civile.

Tale articolo, dal titolo “Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi”, ha infatti previsto che le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, dovranno trasmettere ,in via telematica (ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale), al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ad una serie di comunicazioni che interessano gli uffici di stato civile per la successiva redazione degli atti consequenziali.

Parliamo:

a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (dichiarazione di morte in struttura sanitaria);
b) del certificato necroscopico di cui
all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (attestazione di nascita del personale sanitario che ha assistito al parto)

e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (dichiarazione di nascita del personale sanitario che ha assistito al parto)

 

La cosa fondamentale è che tali comunicazioni, fatte al Sistema Tessera Sanitaria, andranno ad assorbire qualsiasi ulteriore comunicazione che tali autorità  sono obbligate a fornire ai Comuni.

Vi starete chiedendo: ma gli Ufficiali di Stato Civile come faranno ad avere notizia di quanto accaduto?

Sul punto, il decreto ha  previsto (finalmente) la prima vera integrazione del servizio di Stato Civile con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente: i comuni subentrati in ANPR infatti, potranno attingere a tale documentazione tramite il sistema ANPR in cui saranno messi a disposizione, senza registrarli, da parte del Sistema Tessera Sanitaria.

E per i comuni non subentrati? Nessun problema al momento in quanto è disciplinato che il Sistema Tessera Sanitaria li metta a disposizione degli stessi mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Tutti i dati, infine, saranno messi a disposizione anche dell’Istat per lo svolgimento delle attività di propria competenza e che attualmente l’istituto ricava dalle comunicazioni effettuate dai singoli comuni o dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

A ben vedere, si potrebbe trattare di una svolta epocale nei rapporti tra Stato Civile e digitalizzazione fermi alla disposizione ormai ventennale e mai attuata dell’art. 10 del DPR 396/2000 che prevedeva la creazione dell’archivio informatico degli atti di stato civile e trascurata altresì con l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che è stata limitata (attualmente) ai “rapporti anagrafici” senza interazioni né con lo Stato Civile e né con i servizi elettorali.

Per la prima volta, infatti, gli ufficiali di Stato Civile potranno avere a disposizione la documentazione per la formazione di atti di nascita o di morte direttamente nella “propria scrivania virtuale” e senza passaggi cartacei con evidenti benefici anche sul versante dell’organizzazione dei servizi in vista di un eventuale definizione e regolamentazione del lavoro agile anche al termine dell’emergenza sanitaria in corso.

Naturalmente, le modalità  tecniche di trasmissione e ricezione di tali dati, trattandosi di documentazione “sensibile”, dovranno essere regolamentate con appositi decreti Ministeriali a seguito di parere del garante della privacy: immagino che il cittadino interessato ad uno degli atti di cui è prevista l’informatizzazione (sia  il genitore di un nuovo nato oppure l’impresario di una agenzia funebre per ciò che concerne un decesso) possa essere dotato di un codice univoco dal personale sanitario che effettua tale comunicazione e che l’Ufficiale di Stato Civile, ricevuto tale codice univoco, possa decodificare il messaggio ricevuto tramite ANPR, estrarre la documentazione ed importarla direttamente nel proprio software gestionale in modo da creare un atto di Stato Civile in pochissimi minuti con firma digitale di tutte le parti interessate… senza la presenza fisica dell’interessato ed anche direttamente dalla propria scrivania di casa… (stimolo tutti ad implementare l’utilizzo del bollo virtuale  in luogo del contrassegno telematico per il quale la persona dovrebbe comunque venire in ufficio a consegnarlo).

Come avrete capito… la novità introdotta, quasi sottotraccia, è potenzialmente rivoluzionaria per il nostro operare quotidiano ma nel corso degli anni ho imparato a volare basso per non incorrere in bruschi risvegli. Restiamo pertanto in attesa dei regolamenti ministeriali che ci diranno di più sulle precise modalità di attuazione sperando che si possa addivenire ad avere un grande strumento come ANPR che contenga tutti i dati e procedimenti “demografici” di un individuo (anagrafe, stato civile, elettorale e leva), come previsto oltretutto dall’art. 62 del Codice dell’Amministrazione Digitale e/o anche ad una parziale riforma del DPR 396/2000 in merito alla formazione degli atti di Stato Civile in modalità telematica o quantomeno procedere con l’attuazione dell’art. 10 del medesimo DPR  per ciò che concerne l’informatizzazione degli archivi ferma ormai alle sperimentazioni in alcuni comuni della penisola effettuate nei primi anni 2000.

26 maggio 2020

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