Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Le norme sociali contenute nel D.L. “Rilancio Italia” n. 34/2020
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Le norme sociali contenute nel D.L. “Rilancio Italia” n. 34/2020
Amedeo Di Filippo
Proponiamo una rapida rassegna delle disposizioni del D.L. n. 34/2020 dedicate alle tematiche sociali.
Il sostegno
Uno dei primi interventi è all’art. 29, che incrementa il Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 di ulteriori 140 milioni di euro per il 2020 rispetto a quanto già immesso dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020. L'erogazione viene effettuata nei termini e secondo le modalità e i coefficienti indicati dai commi 2-ter e 2-quater dello stesso art. 65: il riparto viene effettuato in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019; le Regioni attribuiscono ai Comuni le risorse con procedura d’urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo; i Comuni utilizzano le risorse anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.
Un ulteriore sostegno è riconosciuto dall’art. 30 ed è volto alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche. Viene in particolare impegnata l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) a disporre, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". La facilitazione è autorizzata nel limite massimo di 600 milioni di euro.
I Fondi
L’art. 31, comma 4, assegna al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), della Legge n. 147/2013, 100 milioni di euro nel 2020. L’art. 67 invece incrementa il Fondo Terzo Settore, di cui all’art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017, con 100 milioni, destinati a sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore.
Di Terzo settore si occupa anche l’art. 77, che introduce alcune modifiche all'art. 43 del D.L. n. 18/2020, estendendo agli enti in esso annoverati la possibilità di accedere al finanziamento di 50 milioni di euro messi a disposizione di Invitalia per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
L’art. 89 è dedicato alla rendicontazione da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni al Ministero del lavoro dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 59, comma 44, della Legge n. 449/1997), del Fondo nazionale per le non autosufficienze (art. 1, comma 1264, della Legge n. 296/2006), del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare (art. 3, comma 1, della Legge n. 112/2016), del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (art. 1 della Legge n. 285/1997).
Per tutte queste risorse, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
Inoltre, ai fini delle rendicontazioni delle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.
L’art. 104 impingua lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di ulteriori 90 milioni di euro per il 2020, di cui 20 destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Incrementa inoltre il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di ulteriori 20 milioni di euro, finalizzati a potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Viene inoltre istituito nello stato di previsione del MEF il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020. Queste risorse sono destinate a garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
I centri estivi
Chiudiamo con l’art. 105, che destina ai Comuni 150 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia – che viene conseguentemente rifinanziato di pari importo – per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
Sarà il Ministro per le politiche familiari a stabilire i criteri per il riparto e ripartire gli stanziamenti per le finalità di cui alle lett. a) e, nella misura del 10%, per la finalità di cui alla lett. b), previa intesa in sede di Conferenza unificata.
In tema, si tenga presente che l’art. 72, comma 1, lett. c), dello stesso D.L. “Rilancio” prevede che il “bonus baby sitting” introdotto dall’art. 23 del D.L. n. 18/2020 è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
26 maggio 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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