Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Legittimo il diniego del Presidente dell’OIV di accesso agli atti di valutazione degli altri dirigenti

Servizi Comunali Accesso
di Giannotti Vincenzo
28 Maggio 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                          

Legittimo il diniego del Presidente dell’OIV di accesso agli atti di valutazione degli altri dirigenti

Vincenzo Giannotti

Il dirigente che si senta leso dalla valutazione ottenuta dall’Organismo Indipendente di Valutazione non è abilitato a conoscere ed avere ostesa la documentazione di valutazione degli altri dirigenti, al fine di verificare l’omogeneità e, se del caso, dare avvio ad una azione legale per la tutela dei propri interessi.  Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n.7158/2020 - in allegato -) è da giudicare legittimo il diniego di accesso intimato al dirigente, in quanto la conoscenza e la documentazione della valutazione, ai fini di stabilire l’omogeneità, non è possibile proprio perché nel processo di valutazione non esiste alcun automatismo quasi meccanico, a meno di negare i principi stessi dei processi di valutazione affidati ad organismi terzi ed indipendenti.

La vicenda

Un dirigente regionale che, a suo dire, aveva ottenuto una valutazione insufficiente da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, impugnava davanti alla sezione Garanti del Consiglio Regionale il provvedimento con il quale il Presidente dell’Organismo aveva negato l’accesso agli atti relativi alla valutazione della performance degli altri dirigenti in servizio. Il Presidente dei Garanti, quale organo di conciliazione previsto dal sistema di misurazione e valutazione, confermava il diniego disposto dall’Organismo e consentiva l’ostensione della sola nota di valutazione, del citato Organismo, nella quale venivano illustrate le ragioni della valutazione attribuita alla ricorrente. La mancata ostensione delle schede di valutazione degli altri dirigenti veniva giustificata sia perché la dirigente richiedente non aveva avuto una valutazione che potesse essere classificata come negativa, secondo il sistema di valutazione e misurazione vigente, sia perché le prerogative degli altri dirigenti controinteressati non avrebbero potuto in ogni caso essere pretermesse.

A fronte del diniego dell’Organismo di conciliazione, il dirigente proponeva ricorso al Tribunale amministrativo di primo grado, il quale respingeva il ricorso, sul presupposto, in particolare, della circoscrivibilità dell’interesse ostensivo entro l’ambito -  sottratto all’accesso disciplinato dalla legge 241 del 1990 - della valutazione della performance.

Contro la decisione del Tribunale amministrativo di prime cure, il dirigente ha proposto ricorso davanti al Consiglio di Stato, adducendo di essere titolare di un interesse qualificato e differenziato a verificare se i parametri di valutazione, così come definiti, fossero stati applicati in maniera omogenea a tutti i dirigenti, ferma restando l’accessibilità ad ogni tipologia di atto della pubblica amministrazione, anche a contenuto non provvedimentale.

La conferma del Consiglio di Stato

Il Consesso amministrativo di appello ha giudicato il ricorso infondato confermando la sentenza di diniego all’ostensione della documentazione richiesta dal ricorrente.

In via preliminare, l’Alto Consesso amministrativo, ha rilevato come la pretesa dell’appellante abbia riguardato il diritto di accedere alle valutazioni degli altri dirigenti, al fine di raffrontarle alla propria e tentare così di verificare se i criteri a tal fine utilizzati dall’amministrazione fossero stati gli stessi, o comunque se la loro applicazione fosse stata omogenea, anche al fine di stabilire se tali valutazioni fossero state in qualche modo standardizzate, sì che all’applicazione di un criterio obiettivo e determinato necessariamente debba far seguito un risultato, e che questo dunque sia prevedibile a priori.

Questa pretesa, infatti, non può essere meritevole di tutela giuridica in quanto, nella procedura di valutazione della performance dei dirigenti, non si è in presenza di alcun automatismo, infatti, se così non fosse si negherebbe l’idea stessa di valutazione da parte dell’Organo a ciò deputato. In altri termini, ogni valutazione resta autonoma e implica un congruo grado di discrezionalità amministrativa.

Errato è anche il presupposto di accedere alla documentazione della valutazione degli altri dirigenti ai sensi della legge n.241/90, in quanto sul punto si è già espresso il Consiglio di Stato (sentenza n.4903/2015) alle cui conclusioni il Collegio amministrativo di appello intende aderire. In particolare, i giudici amministrativi di appello avevano modo di precisare come “… la conoscenza della documentazione rimasta riservata non risulterebbe idonea a soddisfare alcun apprezzabile interesse, tanto meno collegato ad esigenze di difesa giurisdizionale … attesa l’assoluta irrilevanza, a qualsiasi fine di tutela dei suoi interessi, del mero confronto della sua retribuzione di risultato con quella riconosciuta ai suoi colleghi (in ragione dell’autonomia e dell’indipendenza delle relative posizioni soggettive)”.

In merito alle attività dell’ente, il Collegio amministrativo di secondo grado, ha rilevato la conformità dell’iter seguito alle disposizioni legislative sulla trasparenza. Infatti, l’ente ha  correttamente proceduto alla pubblicazione ai fini della trasparenza, sul suo sito istituzionale, dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, sanciti dall’art. 20 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In conclusione, l’appello deve essere rigettato, in presenza di generiche ed indefinite esigenze difensive addotte a supporto dell’istanza di accesso, pertanto inidonee a fondare un effettivo interesse giudizialmente tutelabile.

27 maggio 2020

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