Approfondimento di Matteo Barbero

Rinegoziazione dei mutui anche con delibera di Giunta

Servizi Comunali Mutui e prestiti
di Barbero Matteo
29 Maggio 2020

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                                   

Rinegoziazione dei mutui anche con delibera di Giunta

Matteo Barbero

Il decreto “Rilancio” risolve la questione dell’organo competente ad autorizzare l’operazione, semplificandone l’iter.  In generale, a decidere in materia è il consiglio, alla luce di quanto dispone l’art. 42 del Tuel, che alla lett. h) assegna all’assemblea locale il potere in ordine alla “contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari”. In realtà, in discussione al momento ci sono misure di rinegoziazione e sospensione di prestiti già in essere, per le quali l’attrazione nell’orbita consiliare scatta solo in determinati casi.  In particolare, ciò accade quando si determina un allungamento della durata del debito, ovvero una variazione delle condizioni originarie; diversamente, sarebbe attività di natura gestionale di competenza dirigenziale.  Ora, nel caso della rinnegazione proposta dalla Cassa depositi e prestiti il coinvolgimento del consiglio è sulla carta  inevitabile, dato che essa incide sia sul tasso che sul periodo di ammortamento. Stesso discorso per le sospensioni previste dall’Accordo Abi-Anci-Upi dell’8 aprile e per i mutui del Mef decisi dalla stessa Cdp. In tutti i casi, inoltre, è necessario che gli enti abbiano già approvato il bilancio di previsione.  In questo contesto, si inserisce la deroga prevista dal nuovo decreto, che testualmente dispone: “In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”. La relazione illustrativa, in realtà, pone un ulteriore dubbio, in quanto sembra affermare che la competenza giuntale scatterebbe solo per gli enti in esercizio provvisorio, con il risultato (paradossale) di imporre un percorso più complicato agli enti che virtuosamente hanno già licenziato il preventivo. Tuttavia, la formulazione del testo sembra consentire una diversa lettura, tale da includere tutte le amministrazioni. In questo senso, la vera deroga per chi è senza preventivo sta proprio nel consentire di procedere comunque anche senza tale fondamentale documento. Rimane da considerare comunque se sia opportuno escludere il consiglio da valutazioni così delicate per gli equilibri attuali e futuro degli enti. Altro tema dibattuto riguarda la necessità o meno del parere dei revisori dei conti, che di solito si esprimono sugli atti consiliari. A parere di chi scrive, tale elemento è comunque necessario. Il decreto interviene anche sulla sospensione dei mutui erogati da istituti privati. In tal caso, la sospensione delle quote capitali delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, disposta in attuazione del protocollo Abi-Anci dell’8 aprile scorso e la conseguente modifica del relativo piano di ammortamento possono avvenire “anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento”. La deroga all’art. 204 del Tuel sembra finalizzata soprattutto a consentire lo sdoppiamento della quota capitale dalla quota interessi, mentre più oscuro risulta il riferimento all’art. 41 della L. 448/2001. Tale norma, al comma 2, impone agli enti che rinegoziano di negoziare condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli  enti  stessi,  al  netto  delle  commissioni  e dell'eventuale retrocessione   del   gettito   dell'imposta   sostitutiva. Qui, in effetti, il valore della passività dovrebbe restare invariato, ma è anche vero che non si è in presenza di una vera e propria rinegoziazione (come invece si configura quella per i mutui di Cassa Depositi e Prestiti), ma una semplice sospensione per un anno detta rata capitale, che viene spostata alla fine del periodo di ammortamento allungandolo di dodici mesi. In ogni caso, un problema in meno per i ragionieri comunali, che invece sono chiamati ad una valutazione assai più approfondita e complessa proprio sull’operazione con CDP: in tal caso, almeno secondo l’istituto di Via Goito, l’art. 41 non sarebbe applicabile perché non si determina la novazione oggettiva del rapporto, ma la precisazione del legislatore su operazioni decisamente meno articolate pone ora qualche ulteriore dubbio.

28 maggio 2020

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×