Richiesta accesso ai benefici ex art. 26 d.l. 17 marzo, n. 18 da parte di dipendente disabile grave

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
30 Maggio 2020

Con la presente si richiede una consulenza normativa in relazione all'art. 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in ultimo modificato dall'art. 74 del decreto legge 19/05/2020, n. 34.

 

La richiesta di consulenza normativa è la seguente:

Un dipendente del Comune, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha fatto domanda per usufruire dei benefici di cui all'art. 26 comma 2 del su citato decreto legge, e ss.mm.ii., senza produrre altra certificazione medica.

A tal proposito, al dipendente in parola deve essere riconosciuto il beneficio previsto dal predetto articolo 26 comma 2 senza che lo stesso produca la certificazione attestante il periodo di assenza dal servizio "prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o .."?

Risposta

L’art. 26, comma 2, del DL 18/2020 prevede due pre-requisiti alternativi ai fini della relativa applicazione:

- il possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- nonché il possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

Ai prerequisiti predetti la disposizione aggiunge  la condizione che il periodo di assenza dal servizio, equiparato al ricovero ospedaliero, sia  prescritto:

- dalle competenti autorità sanitarie;

- nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.

Tant’è che per i periodi di cui al comma 1, è disposto al comma 3 che il medico curante rediga il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

In altri termini, il lavoratore con disabilità grave potrà usufruire del periodo di assenza dal lavoro come prevista dall’art. 26, comma 2, anche solo ed esclusivamente per la tutela preventiva della propria salute mediate dichiarazione di auto-isolamento, dietro prescrizione del proprio medico di riferimento che attesti, oltre allo stato di disabilità o di immunodepressione o coinvolgimento di esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il nesso rischio-salute-danno.

Pertanto, ove non si verifichino tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla fattispecie legale come sopra ricostruita, non si ritiene possibile riconoscere i connessi benefici. 

27 maggio 2020      Eugenio De Carlo

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