Risposta al quesito del dott. Luigi D'Aprano
QuesitiPer poter dare le giuste indicazioni alla Giunta Comunale avremmo bisogno di capire se stiamo facendo confusione tra i commi 651 e 652 della Legge 147/2013. Il nostro piano finanziario tiene conto dei costi e pertanto le tariffe sono calcolate a totale copertura, ma credo che stiamo confondendo i due commi menzionati e vorremmo ripristinare l'ordine.
Ovvero dall'applicazione della TARES, la precedente responsabile, ha sempre derogato, come previsto dalle varie leggi di bilancio, alla misura dei coefficienti Kc e Kd, in alternativa ai criteri indicati nel DPR 158, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione al tipo di attività svolta (comma 652).
Da alcune parti mi viene detto che è un sistema più rischioso rispetto al metodo normalizzato e che in ogni caso serve una motivazione che giustifichi gli indici applicati. Il documento che stampa la procedura alla fine del calcolo del piano finanziario contiene KC ( coeff. potenziale di produzione per attrib. parte fissa) e KD ( coeff. di prod. Kg/m anno per attribuzione parte variabile). Ma il comma 651 il quale prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99, quindi il metodo normalizzato, come deve essere impostato? Si tratta di reinserire i coefficienti di legge senza deroghe?
E nell'attuale condizione con le regole indicate dalla deliberazione 158/20 di ARERA con cui stabilisce delle riduzioni per alcune tipologie di attività, stante la riduzione, a seguito della deroga menzionata dei coefficienti anche del 50 % sotto il minimo, si verrebbe a determinare una doppia agevolazione o che altro? Avremmo bisogno di un pò di chiarimenti.
I due commi sono alternativi e tuttora vigenti. Esiste, infatti, per il Comune nella determinazione delle tariffe la duplice possibilità di applicare esattamente quanto disciplinato dal DPR 158/99, oppure individuare propri coefficienti di produttività e propri metodi di calcolo per giungere alla corretta imputazione dei costi, nel rispetto del principio comunitario del “chi inquina paghi”. Ovviamente l’individuazione di propri parametri necessita di motivazione circa le misure adottate, fermo restando che il comma 652 pone anche una via di mezzo tra i due metodi, prevedendo la possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi del DPR 158/99 pur applicandone i principi base.
L’ARERA nelle sue deliberazioni prende a riferimento per la determinazione delle tariffe solo il DPR 158/99 ma questo non vuol dire che il comma 652 non possa ancora trovare applicazione. Le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 158/20 devono, pertanto, trovare applicazione in ogni caso, partendo dai coefficienti applicati, sia che provengano dal DPR 158/99 che scelti autonomamente dal Comune.
28 maggio 2020 Luigi D’Aprano
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Ministero dell’Interno - Comunicato n. 2 del 28 aprile 2025
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