Valutazione nucleo familiare ai fini della certificazione Isee (es. conviventi)
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Risposta al quesito della dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiede se è possibile eseguire una scissione del nucleo familiare, in una famiglia dove c’è un minore.
Una cittadina ucraina, sposata e divorziata in Ucraina, di cui non si ha la trascrizione dell'atto di matrimonio, ma dovrà farlo per il divorzio, richiede di staccare dal suo nucleo familiare l'ex marito.
Quindi si chiede conferma se è possibile o meno, in questi casi, procedere con una scissione del nucleo familiare.
La scissione del nucleo familiare è legittima solo se vengono meno i presupposti perché si configuri la famiglia anagrafica.
Per valutare ciò occorre fare riferimento all'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 che definisce la famiglia anagrafica come "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".
Pertanto, se cessa la coabitazione fra i componenti si procede alla scissione; ugualmente si procede a scissione, ma con particolare cautela, quando cessa il vincolo che aveva legittimato la formazione di un foglio di famiglia unico. Nel caso specifico, pur non essendovi la prova documentale del matrimonio (che è uno dei vincoli - citati dall'art. 4 del regolamento anagrafico - che insieme alla coabitazione determinano la formazione di un unico foglio di famiglia) per cui si presume che inizialmente il foglio di famiglia sia stato formato come unico sulla base della dichiarazione dei vincoli affettivi che legavano i due "sedicenti" coniugi, oggi la scissione non è possibile se il minore è figlio di entrambi (non è precisato nel quesito).
In conclusione, se il minore è figlio di entrambi, non è assolutamente possibile procedere alla scissione, poiché il minore ha il vincolo di parentela con entrambi i genitori e quindi, in tal caso, non viene meno uno dei due presupposti perche si abbia una famiglia anagrafica unica.
Qualora invece il minore sia figlio solamente della signora ucraina, allora occorrerà valutare attentamente diversi elementi, fra cui lo status dei due soggetti maggiorenni e la sussistenza della dichiarazione del vincolo affettivo eventualmente resa a suo tempo. Consiglio una particolare cautela trattandosi di una situazione in evoluzione.
In ogni caso, la scissione del foglio di famiglia non può essere giustificata dalla motivazione addotta (dovrà farlo per il divorzio), ma dal venir meno dei presupposti sopra specificati.
29 maggio 2020 Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Mauro Tenca
INPS – Circolare 19 maggio 2025, n. 92
Risposta di Andrea Dallatomasina
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