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INPS – Messaggio 15 maggio 2015, n. 1505
Risposta al quesito del dott. Fabio Venanzi
QuesitiDipendente assente in aspettativa non retribuita per articolo 110 presso altro Ente fino al 30.4.2020. In tale giornata il dipendente avvisa che "dovrà prorogare la malattia per COVID sino all'esecuzione con esito negativo degli esami" e trasmette il numero di protocollo di un certificato ordinario di continuazione di malattia.
Trattandosi di due rapporti di lavoro diversi, si chiede cosa deve fare l'ente che non ha ricevuto altra documentazione se non le comunicazioni del dipendente e i certificati scaricati dal sito Inps, senza diagnosi. Il precedente datore di lavoro ha comunicato verbalmente di aver effettuato la trattenuta "Brunetta".
Il dipendente ha effettuato il tampone risultando negativo, e quindi può tornare a lavoro.
Il dipendente giuridicamente è “rientrato” in servizio presso il Comune istante. Se il certificato medico riporta l’indicazione che si tratta di una continuazione e verifica che la data di inizio malattia è precedente al 20 aprile 2020, non dovrà essere applicata la decurtazione di cui all’articolo 71 DL 112/2008 trattandosi di continuazione. L’interessato sarà coperto dalla malattia fino al termine del certificato prodotto.
26 maggio 2020 Fabio Venanzi
INPS – Messaggio 15 maggio 2015, n. 1505
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta di Andrea Dallatomasina
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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