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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Calcolo separato per fondo contratto e PO
Servizi Comunali Assunzione Spesa personaleApprofondimento di luigi Oliveri
Calcolo separato per fondo contratto e PO
Luigi Oliveri
Per la determinazione del valore medio pro-capite che consente di incrementare (o ridurre, ma non al di sotto del valore iniziale del calcolo, cioè il tetto del 2016) il trattamento economico accessorio ai sensi dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019, occorre necessariamente tenere distinti il valore medio connesso al fondo della contrattazione decentrata, da quello relativo al capitolo di bilancio che finanzia le retribuzioni delle PO.
Non appaiono persuasive teorie (ad esempio, G. Bertagna, Quotidiano Enti Locali dell’8.6.2020, “Calcolo unico sul trattamento accessorio) tese a considerare, invece, come unico il valore da elaborare, basate anche sull’inconferente osservazione che le due grandezze sono entrambe regolate dal Ccnl e di presunte ma inesistenti lesioni all’autonomia organizzativa degli enti.
Le perplessità che muove la dottrina contraria alla distinzione delle due quote non hanno pregio. E’ evidente che il tetto (che, comunque, non è il 2016, ma l’adeguamento del 2016 al 2018) è unico, ma può e deve essere scomposto nelle sue disaggregazioni distinte di fondo della contrattazione decentrata e retribuzioni delle PO, che per altro hanno fonti di bilancio totalmente diverse. La scomposizione del valore complessivo del trattamento accessorio non impedisce certo poi la successiva somma delle due sub-componenti distinte, per ricondurre ad unità il tetto e valutarne l’andamento crescente o decrescente in applicazione delle regole poste dal citato articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2020, attuato dal DM 17.3.2020.
Non hanno alcun pregio, poi, le considerazioni circa l’autonomia degli enti nella scelta di stabilire quante posizioni organizzative prevedere nell’organizzazione. Non deve sfuggire che questa autonomia è fortemente limitata in ogni caso dall’articolo 7, comma 4, lettera u), ai sensi del quale “l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67”.
Inoltre, la questione non riguarda l’entrata o l’uscita di personale da qualificare come PO. E’ perfettamente evidente che non si assume “in PO”, ma l’ente deve predeterminare nella propria macrostruttura quali e quante PO sono previste, così da poter appunto stabilire il valore del capitolo o dei capitoli di bilancio che ne finanziano la retribuzione di posizione e risultato. E’ questo valore che va considerato per stabilire il valore medio pro-capite delle PO, distinto necessariamente dal valore medio pro-capite del fondo della contrattazione decentrata. Se si creasse un valore medio pro-capite unico, ogni nuovo assunto finirebbe, illegittimamente, per finanziare l’incremento del valore complessivo del capitolo di bilancio relativo alle retribuzioni di posizione e risultato delle PO, in aperto contrasto con la disciplina dell’articolo 7, comma 4, lettera u), citato prima.
8 giugno 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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