Concessione gratuita (comodato) di un bene patrimoniale, senza canone né rimborso delle spese per utenze
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del dott. Gianluca Russo
QuesitiUn contribuente residente in altro comune, cede in comodato i propri terreni, di cui alcuni edificabili, insistenti sul territorio del comune scrivente, in favore del marito titolare di azienda agricola. Si chiede se e quale agevolazione vada riconosciuta ai fini IMU.
Come noto, l'articolo 9, del D. Lgs. n. 23/2011, richiamato dall’art. 13 del D.L. “Salva Italia”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, definisce soggetti passivi IMU, “il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.”.
In ambito IMU, secondo quanto previsto dall’articolo 13, commi 2 e 8-bis, d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il beneficio è concesso al coltivatore diretto o all’imprenditore agricolo professionale (articolo 1, D. Lgs. n. 99/2004) iscritti alla previdenza agricola che possiede e conduce il terreno.
Pertanto, un contribuente seppur coltivatore diretto (CD), o imprenditore agricolo principale (IAP), che riceve in comodato dei terreni dal coniuge non può comunque godere dell’esenzione IMU, se non sia nel contempo anche proprietario degli stessi
Ne consegue che per il caso esposto in quesito non sono applicabili le agevolazioni IMU, in capo al coniuge.
4 giugno 2020 Gianluca Russo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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