Quinta integrazione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Ministero dell’Interno – Decreto 14 maggio 2025
Risposta al quesito del dott. Riccardo Antonini
QuesitiUn Ente ha indetto una R.D.O. tramite MEPA per affidamento lavori pubblici invitando 4 ditte, a cui hanno risposto solo 2 ditte.
La R.D.O. è stata aggiudicata alla ditta che ha offerto il ribasso maggiore, ma solo successivamente durante il controllo del PASSOE della ditta aggiudicataria per effettuare la richiesta dei requisiti presso l'AVCP la stazione appaltante si è accorta che il Passoe presentato era di una altra ditta, non invitata alla gara.
Si chiede se è possibile che la ditta aggiudicataria possa integrare il Passoe proseguendo con l'aggiudicazione, anche perché la ditta seconda classificata, ritiene che la procedura non sia corretta.
La situazione prospettata si ritiene sanabile chiedendo chiarimenti alla ditta aggiudicataria utili a dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario di gara, salva diversa previsione della lex specialis.
Al riguardo la Deliberazione Anac n. 157 del 17.02.2016 prevede che “il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile – ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del Codice - da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima.”
Anche la giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio per la mancata o errata produzione del PASSOE nella busta amministrativa, riconoscendo al concorrente la possibilità di produrre o sostituire il PASSOE anche in seguito alla presentazione dell’offerta, ponendo come unica condizione la registrazione al sistema AVCpass prima della scadenza del termine per partecipare alla gara (v. Tar Lombardia – Milano, Sez. IV, 30 aprile 2019 n. 970).
Il Tar Lombardia, chiarisce che l’iscrizione all’AVCPASS è prerequisito imprescindibile per la partecipazione alle gare, per cui il soccorso istruttorio è sempre da escludere.
3 giugno 2020 Riccardo Antonini
Ministero dell’Interno – Decreto 14 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
ANAC – 2 maggio 2025 (delibera n. 133 del 2 aprile 2025)
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 7 aprile 2025, n. 2950
Cartella 10: onorari, attestazioni, tabelle, schede e attestati (cod. 1600Ref)
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