Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza resa da OIV o nuclei di valutazione

Servizi Comunali Trasparenza
di Leopizzi Giuseppe di Marzo Raffaele
10 Giugno 2020

Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo                                                           

L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza resa da OIV o nuclei di valutazione

Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

 

Come già indicato nel precedente articolo l’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 213 del 4 marzo 2020 ha fornito alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico ecc. e naturalmente ai rispettivi OIV (Organismi indipendenti di valutazione)/NIV alcune importanti indicazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m

Innanzitutto ricordiamo che: «L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020».

Gli OIV, che producono l’attestazione secondo l’Allegato 1.1 della deliberazione 213/2020, possono avvalersi della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che ordinariamente deve svolgere attività di controllo circa l’adempimento degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa, «assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate» e segnalando, anche agli OIV, «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione» (art. 43 del d.lgs. 33/2013).

Lo stesso OIV/NIV nella c.d. «scheda di sintesi» dovrà indicare le modalità di svolgimento dei controlli attraverso le verifiche a campione e il colloquio con il Responsabile della trasparenza .

Oltre la parte relativa alla ricognizione dei procedimenti tesa a verificare tutte le informazioni previste sui procedimenti amministrativi dell’Ente merita menzione la parte riguardante le sovvenzioni, contributi di importo superiore ai mille euro la quale dovrà contenere una serie di informazioni da 1 a 9 e l’elenco tabellare  di riferimento ai contributi o sovvenzioni. Inoltre, importante sarà la verifica della creazione di un collegamento al progetto di riferimento (link) o al titolo giuridico base (convenzione) da cui poi scaturiscono le erogazioni di contributi.

Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’«attestato» e sulla sua valenza fidefacente dal momento che l’OIV/NIV deve attestare la veridicità e attendibilità delle informazioni alla data dell’«attestato»; in tal caso , trattandosi di un documento di attestazione che potrebbe riportare dati non genuini, non veritieri o discrepanti rispetto al reale potrebbero prospettarsi diverse conseguenze penali adattabili in base alle specifiche connotazioni delle diverse fattispecie di falsità materiale o ideologica (artt., 476-4777-478-478-480-490-493 c.p.).

In particolare, l’OIV/NIV dovrà pronunciarsi su:

  • misure organizzative;
  • designazione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
  • presenza o meno di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT ;
    Infatti, l’OIV/NIV attesta, previa attenta verifica di controllo, che
  • l’amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
  • l’amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
  • l’amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
  • l’amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
  • L’amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
  • L’amministrazione/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT.

Una annotazione particolare merita quella relativa alla presenza dei formati aperti e sulla percentuale ricoperta: come esplicitato nel documento tecnico, alla pag 4, e sono tali i file PDF aperto, Ods, rtf, csv. In presenza dei formati aperti o almeno elaborabile (xls ,html ) della totalità degli stessi la valutazione sarà   pari a 3, coprendo  una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%. Anche qui ricordiamo che, come l’art. 7 del d.lgs. 33/2013 prevede, i dati e le informazioni sono pubblicati «in formato di tipo aperto» e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, fatti salvi i limiti fissati dal CAD (D. Lgs. n. 82/2005), dal Codice della privacy (D. L.gs. n. 196/2003) e dal D. Lgs. n. 36/2006. A tal riguardo, ancora, il comma 35, dell’art. 1, della legge n. 190/2012 definisce che «i  formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati

non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità».

In generale, i parametri sono dati dalla completezza del contenuto anche  rispetto agli uffici, aggiornamento, pubblicazione e in quest’ultimo il punteggio massimo attribuibile è 2:

  • 0: il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra l’1 e il 33%;
  • 1: il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 34 e il 66%;
  • 2: il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 67 e il 100%;
  • qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, gli OIV, o le strutture analoghe, inseriscono il valore “n/a”.
  • non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore “0”.
    Un altro aspetto vale la pena sottolineare è rappresentato dai costi contabilizzati da pubblicare in tabelle relativi a quei costi contabilizzati dei servizi erogati sia finali che intermedi e il relativo andamento: anche qui ricordiamo i costi dei servizi a domanda individuale (mensa, trasporto scolastico, servizi cimiteriali estratti dai consuntivi), il costo a carico dell’ente e a carico dell’utenza. Infine, le informazioni ambientali richieste attengono soprattutto a  quelle relative al servizio NU e ai costi, alle carte di servizi presenti , ai dati ufficiali agli atti  o a cui rinviare.
    Peraltro, l’art. 1, comma145  della legge n. 160/2019 prevede che , oltre ai bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione nonché  i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove ,devono anch’esse essere pubblicate sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente – Personale – Bandi di concorso”,  le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori in aggiunta ai precedenti obblighi.
    Concludiamo ribadendo la rilevanza del significato dell’adempimento e delle possibili conseguenze dell’attestato reso, in particolare quest’anno, poiché riguarda aspetti sinora trascurati dagli Enti o ritenuti superati dalla legge 241/90, ma che invece devono far riflettere su ciò che siamo chiamati a gestire e soprattutto sulle fonti normative di riferimento dell’attività.
     Non basta applicare e designare un Responsabile del procedimento ma occorre avere contezza dei procedimenti del proprio ufficio, Settore o Area di riferimento in termini di sequenza del procedimento nel suo sviluppo sino al termine di conclusione dello stesso e dei possibili ricorsi avverso il provvedimento finale.
    8 giugno 2020
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