Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza resa da OIV o nuclei di valutazione
Servizi Comunali TrasparenzaApprofondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza resa da OIV o nuclei di valutazione
Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
Come già indicato nel precedente articolo l’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 213 del 4 marzo 2020 ha fornito alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico ecc. e naturalmente ai rispettivi OIV (Organismi indipendenti di valutazione)/NIV alcune importanti indicazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.
Innanzitutto ricordiamo che: «L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020».
Gli OIV, che producono l’attestazione secondo l’Allegato 1.1 della deliberazione 213/2020, possono avvalersi della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che ordinariamente deve svolgere attività di controllo circa l’adempimento degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa, «assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate» e segnalando, anche agli OIV, «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione» (art. 43 del d.lgs. 33/2013).
Lo stesso OIV/NIV nella c.d. «scheda di sintesi» dovrà indicare le modalità di svolgimento dei controlli attraverso le verifiche a campione e il colloquio con il Responsabile della trasparenza .
Oltre la parte relativa alla ricognizione dei procedimenti tesa a verificare tutte le informazioni previste sui procedimenti amministrativi dell’Ente merita menzione la parte riguardante le sovvenzioni, contributi di importo superiore ai mille euro la quale dovrà contenere una serie di informazioni da 1 a 9 e l’elenco tabellare di riferimento ai contributi o sovvenzioni. Inoltre, importante sarà la verifica della creazione di un collegamento al progetto di riferimento (link) o al titolo giuridico base (convenzione) da cui poi scaturiscono le erogazioni di contributi.
Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’«attestato» e sulla sua valenza fidefacente dal momento che l’OIV/NIV deve attestare la veridicità e attendibilità delle informazioni alla data dell’«attestato»; in tal caso , trattandosi di un documento di attestazione che potrebbe riportare dati non genuini, non veritieri o discrepanti rispetto al reale potrebbero prospettarsi diverse conseguenze penali adattabili in base alle specifiche connotazioni delle diverse fattispecie di falsità materiale o ideologica (artt., 476-4777-478-478-480-490-493 c.p.).
In particolare, l’OIV/NIV dovrà pronunciarsi su:
Una annotazione particolare merita quella relativa alla presenza dei formati aperti e sulla percentuale ricoperta: come esplicitato nel documento tecnico, alla pag 4, e sono tali i file PDF aperto, Ods, rtf, csv. In presenza dei formati aperti o almeno elaborabile (xls ,html ) della totalità degli stessi la valutazione sarà pari a 3, coprendo una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%. Anche qui ricordiamo che, come l’art. 7 del d.lgs. 33/2013 prevede, i dati e le informazioni sono pubblicati «in formato di tipo aperto» e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, fatti salvi i limiti fissati dal CAD (D. Lgs. n. 82/2005), dal Codice della privacy (D. L.gs. n. 196/2003) e dal D. Lgs. n. 36/2006. A tal riguardo, ancora, il comma 35, dell’art. 1, della legge n. 190/2012 definisce che «i formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati
non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità».
In generale, i parametri sono dati dalla completezza del contenuto anche rispetto agli uffici, aggiornamento, pubblicazione e in quest’ultimo il punteggio massimo attribuibile è 2:
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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