Approfondimento di Mario Petrulli

Mancato aggiornamento ISTAT del costo di costruzione: responsabilità erariale del responsabile dell’ufficio tecnico

Servizi Comunali Costi costruzione
di Petrulli Mario
10 Giugno 2020

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                      

MANCATO AGGIORNAMENTO ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE: RESPONSABILITÀ ERARIALE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Mario Petrulli

 

Tra i diversi compiti in capo al responsabile dell’ufficio tecnico vi è la verifica dei presupposti per il rilascio dei titoli edilizi, tra i quali l’art. 16, comma 3, del Testo Unico Edilizia[1] include anche la determinazione del costo di costruzione, che deve essere fatta “al momento del rilascio” del titolo; tale norma impone a detto soggetto l’obbligo di determinare la misura del contributo spettante al Comune nell’importo prescritto dalla legge, e a tale competenza è ovviamente correlata quella di verificarne l’avvenuto adeguamento annuale e promuovere le necessarie iniziative per l’adempimento da parte del Comune di tale obbligo.

Non essendo tali competenze (strumentali all’attuazione del citato art. 16) espressamente riservate dalla legge a organi o soggetti del Comune, esse rientrano in quelle del responsabile dell’ufficio amministrativo al quale è affidato il relativo servizio, e ciò con assoluta certezza per quanto attiene le competenze all’attivazione del procedimento finalizzato all’adozione dell’atto di adeguamento.

Peraltro, l’operazione di adeguamento annuale dei costi di costruzione non ha un contenuto decisorio ma solo di perequazione dell’incidenza dei suddetti costi ai parametri del costo della vita annualmente registrati: ne consegue che le relative competenze non sono di tipo deliberativo in materia di entrata, ma meramente attuative del descritto meccanismo perequativo – e ciò indipendentemente dall’atto formale con il quale l’adeguamento sia concretamente disposto (atto di Giunta o determinazione dirigenziale o altro).

Applicando tali principi, la Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale di appello, nella sent. n. 80 del 23 aprile 2020 (nel file allegato) ha ritenuto il dirigente dell’ufficio tecnico comunale responsabile del mancato aggiornamento delle tabelle per il calcolo del contributo di costruzione. Secondo i giudici, nella sua qualità di responsabile dello sportello unico edilizia del Comune, il dirigente avrebbe dovuto almeno adottare i necessari atti di iniziativa per tale aggiornamento, essendo ricompreso fra i compiti e le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 TUEL[2] (ossia, “tutti compiti non ricompresi espressamente dalla legge tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti nelle funzioni del Segretario o del Direttore generale”).

La sentenza è interessante anche perché chiarisce un aspetto non secondario: l’aggiornamento/adeguamento annuale (previsto dall’art. 16, comma 9[3], del Testo Unico Edilizia) delle tariffe dei costi di costruzione agli indici ISTAT non è operazione discrezionale da parte del Comune.

La norma, infatti, impone all’ente di “indicizzare” le tariffe relative ai costi di costruzione, ogni anno sino a scadenza del periodo quinquennale, con la finalità di mantenere costante l’incidenza dei costi di costruzione sul costo della vita della popolazione locale come risultante dalla delibera quinquennale del Consiglio Regionale. La previsione della cadenza annuale dell’obbligo di adeguamento è in stretta connessione con la suddetta cadenza quinquennale delle deliberazioni regionali, perché per ogni anno l’ISTAT fornisce le variazioni degli indici registrati a fini statistici e a tali variazioni i costi di costruzione devono essere adeguati sia nel caso in cui ciò porti ad un incremento sia in quello in cui porti ad un decremento dei relativi incassi per il Comune.

Opinare diversamente costituisce una forzatura della lettera della disposizione in esame, in quanto nessuna discrezionalità ha il Comune né nel procedere all’adeguamento, che deve essere doverosamente disposto per ogni anno, né quanto al criterio con cui esso deve essere computato, con commisurazione agli indici ISTAT; solo interpretando la norma contro la sua ratio e contro l’espressa previsione della cadenza annuale dell’obbligo di adeguamento in testa al Comune si giunge a svincolare le operazioni di adeguamento alla misura di tali indici di vita, conclusione, pertanto, del tutto erronea.

Il danno contestato, in tali casi, è la somma delle differenze che il Comune avrebbe avuto titolo di incassare nell’intero periodo considerato applicando la dovuta aliquota ISTAT: tale differenza, ovviamente, è oggetto della pretesa risarcitoria solo nella sua componente di “danno”, cioè nella misura delle mancate entrate complessive per il periodo considerato.

Qui è necessaria un’ultima precisazione: poiché il costo di costruzione è oggetto di rettifica in caso di errore nell’ordinario termine di prescrizione decennale[4], il Comune deve attivarsi per recuperare la differenza (legata al mancato computo dell’adeguamento ISTAT) dai soggetti che hanno ottenuto il permesso di costruire.

8 giugno 2020

 

[1] DPR n. 380/2001.

[2] Decreto Legislativo n. 267/2000.

[3] 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

[4] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 20 aprile 2020, n. 2532: “Gli atti con i quali la Pubblica Amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta al termine di prescrizione decennale; nel corso del rapporto concessorio, dunque, la Amministrazione può rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo del contributo di concessione, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., decorrente dal rilascio del titolo edilizio ( cfr. C.G.A. 3 febbraio 2020, n. 89; Cons. Stato Sez. II, 18 novembre 2019, n. 7854; Sez. IV, 17 settembre 2019, n. 6198; Ad. Plen. 30 agosto 2018, n. 12)”.

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