Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Autocertificazioni non veritiere in sede di assunzioni. Differenza tra decadenza e licenziamento

Servizi Comunali Assunzione Licenziamento
di Giannotti Vincenzo
11 Giugno 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                

Autocertificazioni non veritiere in sede di assunzioni. Differenza tra decadenza e licenziamento

Vincenzo Giannotti

La Corte di Cassazione (sentenza n.10854/2020 - nel file allegato -) ritorna sul problema della risoluzione del contratto di lavoro con il dipendente pubblico che abbia autocertificato un requisito, rilevatosi poi non veritiero, di partecipazione ad un concorso pubblico che lo abbia visto poi vincitore del concorso ed assunto dall’amministrazione pubblica. La questione nasce dalle disposizioni introdotte dall’art. 55-quater del d.lgs. 165/01 secondo cui “le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera» sono causa di licenziamento, rispetto altre disposizioni legislative, previste per le dichiarazioni non veritiere, per le quali «la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000» con conseguente risoluzione di diritto del rapporto di pubblico impiego. La conseguenza di tale discrasia è di fondamentale rilevanza in quanto una risoluzione di diritto del rapporto di lavoro con il dipendente, potrebbe esporre l’ente alla nullità del provvedimento per non avergli offerto le garanzie di difesa previste nelle procedure di licenziamento in violazione dello statuto dei lavoratori.

La posizione del giudice di legittimità

Nel caso di specie la questione ha riguardato la risoluzione immediata del contratto di lavoro disposta dal dirigente a fronte della autodichiarazione, in sede di partecipazione al concorso, di un candidato risultato successivamente vincitore. Il dipendente  estromesso ha impugnato il provvedimento, tra l’altro, per non avere l’ente offerto le garanzie previste per il licenziamento, con conseguente domanda al giudice ordinario di dichiarazione di nullità della disposizione unilaterale di risoluzione del rapporto di lavoro istaurato in violazione dei principi sanciti dallo statuto dei lavoratori.

Secondo i giudici di Piazza Cavour occorre distinguere la ipotesi di cui all'articolo 75 DPR 445/2000 da quella considerata dall'articolo 55 quater, comma uno lettera d) D.Lgs. 165/2001 come ipotesi di licenziamento disciplinare («falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro...»).

La decadenza

Sulla differenza tra decadenza e licenziamento  la Cassazione ha già avuto modo di prendere posizione (Cass. sez. lav. 11 luglio 2019 nr.18699; Cassazione sez. lav., 23/09/2016, n.18719), precisando come nell'ipotesi di cui all'articolo 75 DPR 445/2000 non rileva lo stato psicologico del dichiarante. La norma, infatti, dispone che «qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». Ora, trasponendo i principi legislativi nel pubblico impiego privatizzato, essa si applica allorquando l' infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. In altri termini, ciò che è fondamentale è la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicché è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.

Il licenziamento

In presenza, invece, di una autocertificazione che non investa un requisito fondamentale per la relativa successiva assunzione, allora le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata.

Il principio di diritto

A conferma di tale pronuncia, vi è il riferimento della precedente sentenza n.18699/2019 dove il giudici di legittimità aveva avuto modo di emanare il seguente principio di diritto:

«Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d), D.P.R. n. 3 del 1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti».

10 giugno 2020

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