Disponibile l’elenco provvisorio dei comuni che hanno manifestato l’interesse al finanziamento per le attività socioeducative per l’anno 2025
Dipartimento per le politiche della famiglia – 30 maggio 2025
Risposta al quesito della dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiCittadino marocchino diventa italiano a seguito D.P.R.
Mi chiede ora la trascrizione di atto di matrimonio datato 29/03/2017; nell'atto il traduttore ha erroneamente trascritto il comune di nascita (ha indicato una parola che non ha nulla che vedere con il luogo di nascita)
Il luogo di nascita esatto può essere dedotto dall’atto di nascita che è stato trascritto successivamente alla cittadinanza e anche dal libretto di famiglia internazionale che mi ha presentato (tradotto e legalizzato)
DOMANDE:
Premesso che ai fini della trascrizione, l’atto di stato civile deve essere in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione (o formalità equivalenti), in relazione al quesito si osserva che la traduzione può essere effettuata anche applicando quanto disposto dall’art. 22 d.P.R. n. 396/2000, avente ad oggetto “Traduzione del contenuto di documenti”: tale norma, com’è noto, prevede che “Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero”.
Pertanto, si può procedere anche in tal senso. Preciso che il traduttore/interprete non può essere il diretto interessato.
In alternativa, si può procedere con annotazione di correzione ai sensi dell’art. 98 d.P.R. n. 396/2000 indicando nella annotazione l'atto o il provvedimento in base al quale essa è eseguita (art. 102 comma 3 d.P.R. n. 396/2000); nello specifico si farà riferimento all’atto di nascita e al libretto di famiglia.
Circa la risalenza nel tempo dell’atto di matrimonio, non esistono disposizioni che fissano la durata di validità; naturalmente occorre verificare se invece nell’atto è indicata una durata di validità. Certo è che la responsabilità di un atto contenente dati non più rispondenti a verità ricade sull’interessato che esibisce l’atto stesso (art. 76 comma 2 d.P.R. n. 396/2000: L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso).
Superfluo evidenziare che se l’interessato disponesse di un atto più recente, tradotto correttamente, sarebbero superate entrambe le criticità.
8 giugno 2020 Liliana Palmieri
Dipartimento per le politiche della famiglia – 30 maggio 2025
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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