Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi richiede se è possibile inserire il fondo di rotazione nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis comma 3 TUEL, oppure se tale fondo di rotazione va inserito tra gli accantonamenti. Si precisa che il piano è in attesa di approvazione, e che l’Ente ha dichiarato il predissesto.
Il "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del TUEL consiste in una anticipazione finanziaria, erogata dallo Stato agli enti locali che ricorrono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-quater del TUEL, destinata esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dall’Ente e che deve essere restituita in un periodo massimo di dieci anni. L'utilizzo di tale anticipazione non costituisce per l'ente un obbligo ma una facoltà, in funzione delle caratteristiche della situazione dell'ente e delle esigenze di risanamento che ne conseguono; la volontà di accesso al Fondo va necessariamente espressa nella delibera con cui il consiglio comunale dispone di ricorre alla procedura, e la relativa domanda va presentata al Ministero dell'Interno contestualmente alla trasmissione di tale delibera (articolo 1 del DM Interno 11 gennaio 2013); ne deriva che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve includere, tra l'altro, anche il suddetto Fondo di rotazione.
Qualora il quesito di cui sopra intenda invece riferirsi alle modalità di contabilizzazione della suddetta anticipazione, va fatto riferimento al paragrafo 3.20-bis dl principio contabile applicato n. 4/2, nel testo introdotto dal decreto MEF del 1° agosto 2019, ove viene esposta la doppia possibilità di utilizzo di tale anticipazione: in caso di utilizzo quale mera anticipazione di liquidità, si dovrà fare riferimento alle modalità di contabilizzazione definite dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 14 del 2013 (in entrata tra le risorse derivanti da prestiti e sterilizzandone gli effetti in sede di rendiconto mediante accantonamento di pari importo, da ridursi annualmente in misura pari alla quota rimborsata), mentre in caso di impiego come copertura finanziaria per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio - come consentito dall'articolo 43 del d.l. 12 settembre 2014, convertito nella legge n. 164/2014 - dovranno osservarsi le modalità di contabilizzazione indicate al comma 2 di detto articolo 43 nonché nella delibera n. 6/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio (iscrizione delle corrispondenti poste nella parte corrente del bilancio, al titolo 2 dell'entrata e al titolo 1 della spesa).
3 giugno 2020 Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: