Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn un Ente in cui vi è un responsabile, nominato ad interim responsabile di un altro servizio, nel contratto decentrato è stato previsto:
"Per gli incarichi ad interim, previsti dall’art. 15, comma 6, del CCNL, alla P.O. incaricata, nell’ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell’incarico ad interim", ma contestualmente: "Nell’ambito delle risorse complessive finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O. previste nell’ente, viene destinata una quota pari al 15 % per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.".
Quando è stato effettuato il calcolo la quota del 15% destinata all'indennità di risultato non ha tenuto conto del responsabile ad interim, quindi a quest'ultimo non potrà essere erogato nulla oppure si può calcolare in base al valore della pesatura di quella posizione fatta dal nucleo di valutazione?
Per quanto riguarda invece la perequazione della retribuzione di risultato e di particolari compensi contrattuali (art. 18, lett. h), CCNL 21 maggio 2018) e nello specifico gli incentivi per funzioni tecniche, si chiede se la decurtazione prevista sempre in contrattazione debba essere calcolata in base al momento del "pagamento" degli incentivi.
Mi spiego meglio. Nell'anno 2019 sono stati erogati incentivi riguardanti anni precedenti, quando si andrà ad erogare l'indennità di risultato 2019 bisogna tener conto di tali somme e quindi decurtare di conseguenza l'indennità di risultato?
L'art. 15, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 prevede che “nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim”. Lo stesso comma prescrive che la percentuale sia definita dall'ente all'interno dell'intervallo 15%÷25% in relazione alla “complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi”.
Con parere prot. 4636 del 3 luglio 2019, l'ARAN ha affrontato la questione della quantificazione del compenso previsto dall'art. 15, comma 6, del CCNL 21.05.2018 per gli incarichi di posizione organizzativa ad interim, precisando che ai fini della quantificazione di quell'ulteriore importo, previsto e disciplinato, dall'art. 15 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, da erogare nell'ambito della retribuzione di risultato, l'ente dovrebbe necessariamente verificare se, in relazione al ridotto arco temporale di durata della titolarità dell'incarico, vi sia stato, comunque, un apprezzabile apporto dello stesso lavoratore al conseguimento degli obiettivi annuali assegnati alla posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.
In genere, per la base di calcolo del compenso, si divide l'indennità di posizione annua della PO sostituita per 365, e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni di durata dell'interim. Alla base di calcolo così determinata è poi applicata la percentuale, quantificata a posteriori nell'intervallo 15%÷25%, in base al contributo effettivamente dato dalla PO supplente al raggiungimento degli obiettivi di competenza della PO sostituita, come risultante dalle procedure di valutazione della performance, oltre che in base ai criteri relativi alla complessità delle attività e al livello di responsabilità.
Quanto al criterio perequativo, proprio le finalità dello stesso, suggerirebbero di operare la riduzione in base allo stesso periodo a cui incentivi e risultato si riferirebbero, onde evitare la duplicazione della retribuzione per lo svolgimento di una stessa attività in uno stesso periodo.
9 giugno 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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