Approfondimento di Alberto Barbiero e Enrica Daniela Lo Piccolo

Le misure di aiuto alle imprese in base all’art. 54 del d.l. n. 34/2020 (decreto rilancio) concedibili dalle Regioni, dalle Camere di Commercio e dagli enti locali: prime note di analisi.

Servizi Comunali Provvedimenti conseguenti a calamità naturali
di Barbiero Alberto di Lo Piccolo Enrica Daniela
15 Giugno 2020

Approfondimento di Alberto Barbiero e Enrica Daniela Lo Piccolo                                 

Le misure di aiuto alle imprese in base all’art. 54 del d.l. n. 34/2020 (decreto rilancio) concedibili dalle Regioni, dalle Camere di Commercio e dagli enti locali: prime note di analisi.

 

di Alberto Barbiero e Enrica Daniela Lo Piccolo

 

1. Il quadro normativo nazionale straordinario in materia di contributi (pubblici) a sostengo delle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

 

Il decreto-legge n. 34/2020 contiene all’articolo 54 un complesso di disposizioni che  prevede che  le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", comprensiva delle successive modifiche, nei limiti e alle condizioni definiti dalla stessa Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese nei settori della pesca e dell’agricoltura.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Anche per tali settori i valori definiti sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Il particolare dato normativo prevede inoltre che gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato, mentre, gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle particolari condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.

Infine, nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.

 

 

2. Gli articoli 107 e 108 del Trattato Ue.

 

L’analisi dell’art. 54 del d.l. n. 34/2020 e delle Comunicazioni della Commissione Ue sulle possibili misure finalizzate a sostenere le imprese in relazione alla crisi derivante dall’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 in esso richiamate non può prescindere dal quadro di riferimento per gli aiuti di Stato nel diritto euro-unitario, stabilito dagli articoli 107 e 108 del Trattato Ue.

L’articolo 107, al paragrafo 1, sancisce come incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Tuttavia la stessa disposizione fa salve le deroghe contemplate dai trattati e prelude in tal modo alle due classificazioni di situazioni compatibili e potenzialmente compatibili previste negli altri due paragrafi.

Nel paragrafo 2, infatti, sono dichiarati compatibili con il mercato interno un’ampia serie di aiuti a forte caratterizzazione contestuale, compresi quelli (lettera b) destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Nel paragrafo 3, invece, sono considerati potenzialmente compatibili con il mercato interno altri aiuti, erogabili al fine di sostenere le economie di Stati membri, in particolare quelli:

1) destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (lettera b);
2) destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (lettera c).

L’articolo 108 prefigura il percorso procedurale a garanzia della corretta erogazione dei contributi da parte degli Stati membri, strutturato in particolare sul procedimento comunicativo-autorizzativo regolato dal paragrafo 3, in base al quale sono comunicati alla Commissione Ue, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura di confronto e lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

In conseguenza del rapporto tra le fattispecie delineate dai paragrafi 2 e 3 dell’art. 107 e il procedimento di notifica-autorizzazione regolato dall’art. 108 del Trattato Ue, tutte le tipologie di aiuti individuabili in base ai presupposti come compatibili o come potenzialmente compatibili sono assoggettate al particolare percorso comunicativo e di riscontro per poter essere utilmente gestite sia dalle amministrazioni pubbliche nella fase di sovvenzione sia dalle imprese beneficiarie.

 

3. Il regime del “de minimis” e le altre esenzioni settoriali.

 

In base al paragrafo 4 dell’art. 108, la stessa Commissione può adottare regolamenti per tipologie di aiuti che possono essere dispensati dalla procedura autorizzativa: tra questi rientra il Regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (in vigore sino al 31 dicembre 2020), che definisce le modalità di sovvenzione degli aiuti pubblici alle imprese secondo il regime “de minimis”.

Tale regolamento disciplina i piccoli importi (contenuti entro un preciso parametro quantitativo e temporale) erogati dallo Stato (più in generale, da tutto il sistema delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle territoriali) esentandoli dal monitoraggio sulle sovvenzioni, sulla base del presupposto che essi (proprio per il limitato importo complessivo) non abbiano nessun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell’Unione Europea.

Le sovvenzioni in regime de minimis si riferiscono a piccoli contributi elargiti dallo Stato (meglio, da tutto il sistema delle pubbliche amministrazioni) ad imprese (in sostanza aziende) relativamente ai quali i Paesi dell’Ue non sono tenuti a informare la Commissione europea: il parametro di riferimento è stabilito in un importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa, nell’arco di un periodo di 3 anni.

Il regime del “de minimis” è caratterizzato pertanto da un sistema semplificato, che non comporta comunicazione alla Commissione Ue, ma specifici obblighi di pubblicizzazione, attuati attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e a loro volta assolventi degli obblighi dichiarativi che le stesse imprese devono attuare nei confronti delle amministrazioni concedenti.

 

4. L’evoluzione del quadro di riferimento euro-unitario (le Comunicazioni della Commissione Ue del 19 marzo e del 3 aprile 2020).

 

La grave situazione venutasi a determinare in conseguenza della crisi sanitaria causata dal Covid-19 è stata analizzata dalla Commissione Ue nella Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19, COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020, nella quale ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione.

Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

Sempre con riferimento a misure gestibili al di fuori del sistema degli aiuti, nella Comunicazione viene ad essere chiarito che gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente al regolamento generale di esenzione per categoria senza il coinvolgimento della Commissione.

Il documento chiarisce peraltro come sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e come ulteriormente specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall'epidemia di COVID-199.

Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato, gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia, notificando tali misure di compensazione dei danni per la valutazione diretta da parte della Commissione.

Al fine di integrare le possibilità già definite dall’ordinamento euro-unitario, la Commissione ha quindi adottato il 19 marzo 2020 la Comunicazione C(2020) 1863 final, titolata "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'Unione per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese.

In tale strumento la Commissione espone ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che possono essere approvate molto rapidamente dopo la notifica da parte dello Stato membro interessato, chiarendo che inoltre rimane possibile notificare provvedimenti alternativi, che siano regimi di aiuto o singole misure individuali.

L’obiettivo della Comunicazione del 19 marzo 2020 si focalizza sulla definizione di un quadro che consenta agli Stati membri di affrontare le difficoltà attualmente incontrate dalle imprese, preservando al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.

Il Quadro temporaneo si fonda infatti sul presupposto che l’epidemia di Covid-19  interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

La Comunicazione definisce pertanto le condizioni di compatibilità che la Commissione Ue applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato.

Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione dello stesso Quadro temporaneo sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione.

Il complesso delle misure inizialmente previste è stato successivamente adeguato e integrato con la Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 e con la Comunicazione (2020/C 164/03) del 13 maggio 2020, al fine di definire in modo più dettagliato i contesti e le soluzioni nelle quali possono essere erogate sovvenzioni o concesse agevolazioni (in varia forma).

 

5. Caratteristiche e tipologie di aiuti in base al Quadro temporaneo per far fronte alla crisi determinata dal Covid-19.

 

Il Quadro temporaneo di misure delineato dalla Commissione Ue con le sue Comunicazioni delinea un’ampia serie di misure che possono tradursi in aiuti alle imprese, sia con intervento diretto della parte pubblica sia attraverso discipline specificamente deputate a consentire facilitazioni sul piano economico-finanziario.

La Commissione Ue, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, considera gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità come una soluzione adeguata, necessaria e mirata nella particolare situazione determinata dalla crisi sanitaria, valutandoli come compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato, purché siano soddisfatte cinque condizioni di base:

a) l'aiuto non deve superare gli 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b) l'aiuto deve essere concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c) l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria15) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;

d) l'aiuto deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

e) gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’agricoltura il sistema regolativo prevede sia un importo massimo diverso (rispettivamente 120.000 e 100.000 euro) sia alcune ulteriori condizioni particolari.

La necessità di consentire agli Stati (e alle amministrazioni pubbliche) l’utilizzo di strumenti diversi per far fronte alle problematiche causate dalla crisi sanitaria ha condotto la Commissione a individuare, un dettagliato quadro parametrico e di condizioni per varie altre misure, quali, nello specifico aiuti sotto forma:

a) di garanzie sui prestiti;

b) di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali;

c) di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

d) di tassi d’interesse agevolati per i prestiti;

e) di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari;

f) di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;

g) di sostegno alla ricerca e allo sviluppo in materia di COVID-19;

h) di sostegno agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

i) di sostegno agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19.

La Comunicazione integrativa del 19 maggio 2020 ha peraltro inserito nel quadro delle misure anche la ricapitalizzazione, ossia la possibilità per gli stati membri (e per le pubbliche amministrazioni) di erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19.

La particolare soluzione mira a garantire che la perturbazione dell’economia non dia luogo a un’uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della crisi sanitaria e le ricapitalizzazioni devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia.

 

6. Obblighi di monitoraggio e informativi.

 

Il Quadro temporaneo prefigura una serie di precisi obblighi informativi e di monitoraggio relativi agli aiuti concessi per far fronte alla crisi economica derivante da quella sanitaria causata dal Covid-19.

Gli Stati membri (quindi le amministrazioni pubbliche) devono pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto concesso ai sensi della Comunicazione del 19 marzo 2020 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato entro 12 mesi dal momento della concessione.

La pubblicazione deve pertanto essere effettuata sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in termini analoghi alla pubblicazione obbligatoria di aiuti derivanti da regolamentazioni speciali, comunque conformi alle previsioni del Trattato Ue.

Gli Stati membri devono inoltre presentare relazioni annuali alla Commissione ed entro il 31 dicembre 2020 devono fornire alla stessa un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù delle Comunicazioni regolative del Quadro temporaneo.

Gli Stati membri (e per essi le pubbliche amministrazioni che concedono gli aiuti) devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla Comunicazione: esse devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

 

7. Amministrazioni pubbliche che possono concedere contributi e agevolazioni.

 

L’articolato Quadro temporaneo definito dalla Commissione Ue per gli aiuti alle imprese finalizzati a fronteggiare le conseguenze della crisi causata dal Covid-19 costituisce la base di riferimento per l’applicazione dell’art. 54 del d.l. n. 34/2020 da parte delle amministrazioni territoriali.

La disposizione abilita all’intervento in varia forma non solo le Regioni, le Province autonome e le Camere di commercio, ma anche le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, prefigurando la possibilità di intervento degli enti più prossimi ai sistemi economici e produttivi locali, superando le strutturazioni funzionali istituzionali.

Tutte queste amministrazioni possono erogare contributi e concedere sovvenzioni, nonché disporre agevolazioni o esenzioni in rapporto a propri ambiti tariffari e tributari di competenza, utilizzando risorse proprie o “rinunciando” ad entrate previste.

Il ricorso a risorse proprie presuppone la disponibilità delle stesse, per le quali l’erogazione si connota contabilmente come trasferimento, qualificabile nello specifico come contributo agli investimenti, (fiscalmente inquadrabile nel contributo in conto capitale o in conto impianti), ossia come risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni ad altri organismi. 
Solo presso questi ultimi le risorse stesse, in quanto effettivamente impiegate, assumeranno la valenza di costo. Si tratta, quindi, di tutte quelle forme di finanziamento che le amministrazioni pubbliche concedono a terzi ed alle quali non corrisponde nessuna controprestazione (come peraltro più volte chiarito anche in relazione ai profili fiscali dall’Agenzia delle Entrate, in particolare nella Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013).

 

8. I criteri per la concessione dei contributi e delle agevolazioni.

 

Le disposizioni contenute nell’art. 54 del d.l. n. 34/2020 prefigurano gli aiuti alle imprese per far fronte alla crisi innescata dall’epidemia di Covid-19 in particolare (ma non solo) come sovvenzioni dirette e agevolazioni, determinando di conseguenza la loro sottoposizione alla disciplina per l’attribuzione di vantaggi economici definita dall’art. 12 della legge n. 241/1990: il particolare dato normativo regola le linee generali per la concessione di benefici economici e similari a soggetti, singoli o associati, da parte di pubbliche amministrazioni, prefigurando per tale processo, un preciso quadro di sviluppo.

La disposizione stabilisce, infatti, al comma 1, che le “concessioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni concedenti, nelle forme previste nei rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità, cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

La norma, pertanto, definisce in maniera esplicita l’obbligo di composizione di un quadro di criteri nel rispetto dei quali le amministrazioni devono procedere alla erogazione dei contributi, alla concessione di altre forme di sovvenzioni di natura economica, ma anche alla concessione di benefici di altra natura come, per esempio, la messa a disposizione di beni immobili.

Ne scaturisce un quadro di riferimento che comporta, per la concessione degli aiuti previsti dall’art. 54 del d.l. n. 34/2020 (e correlativamente dal Quadro temporaneo definito dalla Commissione Ue con le sue Comunicazioni di marzo, aprile e maggio) l’adozione di criteri, che devono essere formalizzati con un adeguato strumento regolamentare, dato la loro rilevanza nei confronti di soggetti terzi.

In tema di forme di sostegno alle imprese, peraltro, tale assetto criteriale è stato evidenziato come presupposto necessario e ineludibile sia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (es. parere AS 1485 del 4 dicembre 2017, nel quale ha rilevato che anche per l’aspetto relativo all’erogazione di contributi pubblici a favore di un soggetto privato, in assenza di procedure trasparenti e pubbliche per la selezione di quest’ultimo, valgono i medesimi principi, anche di matrice europea, che impongono all’Amministrazione di assegnare tali beni mediante procedure ad evidenza pubblica) sia dalla giurisprudenza amministrativa (su tutte, Tar Lazio-Roma, sez. II-quater, sentenza n. 1161 del 29 gennaio 2014, nella quale si chiarisce che anche quando è attribuito all’Amministrazione un margine di discrezionalità, nella scelta in ordine alla individuazione del soggetto beneficiario del vantaggio economico, l’esercizio di tale potere, per non cadere nell’arbitrio, deve essere preceduto dalla definizione delle regole e dei criteri attraverso i quali si potrà individuare il beneficiario medesimo, in epoca ovviamente antecedente rispetto alla conoscenza, da parte dell’ente che procede, delle domande pervenute (e, ovviamente, del loro contenuto).

L'onere di subordinare la concessione di vantaggi economici a soggetti terzi alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi è infatti espressione di un principio generale per il quale l'erogazione di somme di denaro da parte dell'amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell'attività da beneficiare (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7845 del 15 novembre 2019).

Anche la Corte dei Conti ha focalizzato la definizione del sistema criteriale per la concessione di sovvenzioni alle imprese come obbligo per l’efficace sviluppo dei conseguenti procedimenti erogativi o agevolativi (es. Corte dei Conti, sez. reg. controllo Valle d’Aosta, del. n. 18/2013/PAR del 10 ottobre 2013).

L’assenza dei criteri determina di contro l’illegittimità del procedimento erogativo, che deve concludersi con un provvedimento espresso, motivato nei termini previsti dal comma 2 dell’art. 12 della legge n. 241/1990, ossia con evidenziazione dei criteri seguiti per l’attribuzione del beneficio (Tar Lazio-Roma, sez. II-quater, sentenza n. 2483 del 25 febbraio 2020).

La concessione di aiuti in base all’art. 54 del d.l. n. 34/2010 deve quindi essere disciplinata dalle amministrazioni territoriali abilitate dalle norma a sostenere le imprese nell’ambito delle regole del Quadro temporaneo definito dalla Commissione Ue e i procedimenti relativi agli aiuti devono muovere da tale sistema criteriale (che può essere impostato anche su più livelli, uno regolamentare ed uno successivo di indirizzo integrativo, che vanno ad assolvere la funzione prevista dall’art. 12 della legge n. 241/1990).

Rispetto alla relazione tra le imprese beneficiarie e il contesto territoriale dell’ente che concede gli aiuti, la stessa Agcm ha peraltro precisato (parere AS 1521 del 28 giugno 2018) che è del tutto giustificabile e proporzionato che l’amministrazione locale li riservi solo alle imprese attive sul proprio territorio, in funzione della promozione o del sostegno del sistema economico di contesto.

 

9. Obblighi comunicativi e di pubblicità.

 

Il procedimento erogativo di contributi, sovvenzioni, agevolazioni ed altri benefici riconducibili alle misure di aiuto riconducibili  al Quadro temporaneo definito dalla Commissione Ue comporta una serie di obblighi comunicativi e informativi, nonché di pubblicizzazione, sia per le amministrazioni che decidono di dare applicazione all’art. 54 del d.l. 34/2020 sia per le imprese.

Le Regioni, le Province Autonome, gli enti locali e le Camere di Commercio devono anzitutto pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente i criteri in base ai quali danno corso alla concessione delle sovvenzioni e delle agevolazioni, in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.

A seguito dell’adozione dei provvedimenti di concessione, tali atti devono essere pubblicati anch’essi sulla sezione Amministrazione Trasparente (art. 26, comma 2 d.lgs. n. 33/2013), anche in funzione della pubblicazione come condizione legale di efficacia per le concessioni e le attribuzioni di valore superiore a 1.000 euro (comma 3 dello stesso art. 26) e della formazione dell’elenco dei soggetti beneficiari delle misure, secondo le modalità stabilite dall’art. 27 dello stesso d.lgs. n. 33/2013.

In forza del Quadro temporaneo definito dalla Commissione Ue, le amministrazioni devono dar corso agli obblighi di monitoraggio e di reporting (si veda il precedente paragrafo 6), nonché alla pubblicazione sul Registro Nazionale degli Aiuti.

Correlativamente:

a) alcune particolari categorie di imprese (cooperative sociali che svolgono attività a favore di imprese) devono pubblicare  nei  propri  siti internet o analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni anno, le informazioni  relative  alle   sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli  stessi  effettivamente   erogati   nell'esercizio   finanziario precedente dalle amministrazioni, i ottemperanza all’art. 1, commi 125-128 della legge n. 124/2015, come riformulati dall’art. 35 del d.l. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019;

b) tutti i soggetti che esercitano attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2195 del codice civile e che risultino destinatari delle misure di aiuto pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi alle misure di sovvenzione, contributo o agevolazione;

c) tutti i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e  quelli  comunque non  tenuti  alla  redazione   della   nota   integrativa devono assolvere all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno,  su propri siti internet, secondo modalita'  liberamente  accessibili  al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali  delle associazioni di categoria di appartenenza.

14 giugno 2020

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