Scorrimento graduatoria per ulteriori assunzioni tempo determinato, dopo quelle previste nel PIAO
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiÈ ancora vigente la normativa per cui l'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o lo scorrimento delle graduatorie vigenti, deve essere sottoposto al limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione?
Dal 20.4.2020 è pienamente in vigore la disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 a seguito dell’adozione del DM 17.3.2020. Tale disciplina sostituisce la precedente prevedendo che le facoltà assunzionali dei comuni dipendono non più dalle cessazioni dell’anno precedente bensì dalla sostenibilità della spesa determinata dal rapporto tra la spesa di personale, come risultante dall’ultimo rendiconto approvato (2018) al loro degli oneri riflessi e al lordo dell’IRAP, e la media delle entrate correnti, come risultante dagli ultimi rendiconti approvati (2016-2018), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità come stanziato nell’ultimo bilancio di previsione del triennio. Determinano il rapporto possono procedere a nuove assunzioni i comuni il cui rapporto si colloca al di sotto della soglia prevista dalla tabella 1 del predetto DM, in relazione alla fascia dimensionale di appartenenza dell’ente; le assunzioni possibili corrispondono ad un valore che determini il superamento della soglia di cui alla tabella 1 e comunque in misura non superiore alla percentuale di incremento della spesa di personale rispetto al 2018, indicata nella tabella 2 del medesimo decreto. Vi sono poi ulteriori regole che si applicano agli enti non virtuosi sempre previsti dal citato DM.
Pertanto le assunzioni a tempo indeterminato sono possibili solo utilizzando le facoltà assunzionali derivanti dall’applicazione delle nuove regole che sono pienamente operative
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