Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAlla luce delle novità introdotte dal decreto legge 30/12/2019, n. 162 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28/02/2020, n. 8) all'art. 3 della Legge 19/06/2019, n. 56, si chiede:
Per gli Enti locali una disposizione legislativa cardine è quella contenuta nell'art. 70, comma 13, D.Lgs. n. 165 del 2001 secondo cui "In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti".
Gli enti territoriali, nell’esercizio della potestà regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale attribuita prima dall’art. 6 della legge n. 127/1997 e poi dal nuovo assetto costituzionale introdotto dalla legge costituzionale n. 2/2001, fatto salvo l’obbligo di conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, necessari per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, possono disciplinare in modo autonomo l’organizzazione e lo svolgimento dei concorsi rispetto a cui le disposizioni del DPR n. 487/1994 e ss.mm.ii. costituiscono principi generali a cui attenersi.
Infatti, gli Enti pubblici diversi dalle Amministrazioni dello Stato a cui la Costituzione o la legge attribuisce potestà legislativa o anche solo normativa (statutaria o regolamentare) possono adottare proprie fonti che disciplinino le procedure di reclutamento, nel rispetto della L. 241/1990 e del D.lgs. n. 165/2001 e dei principi contenuti nel Regolamento nazionale adottato con DPR 487/1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
A tale riguardo l’art. 9 del citato DPR dispone che per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale; b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria; c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.
La preferenza per personale interno, salvi casi di conflitto d’interesse, di incompatibilità, di mancanza di specifica competenza in determinate materie di concorso, è legata al principio di tutela della finanza pubblica in ordine all’utilizzo delle risorse umane di cui la PA dispone atteso che come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Tar Veneto, Sezione II, sentenza 700/2007), “la partecipazione alle commissioni giudicatrici per i componenti interni rientra nell’ordinario contenuto del rapporto di impiego con l’Amministrazione che ha indetto il concorso, il quale ben può comprendere anche prestazioni lavorative occasionali (che, proprio per tale loro specifica natura, non sono previste dalla contrattazione collettiva di settore). Ed è evidente come, in tale contesto, quelle prestazioni occasionali non possano che essere remunerate con la normale retribuzione se svolte durante l’orario di servizio, ovvero, al di fuori di esso, con il compenso aggiuntivo previsto per il lavoro straordinario”.
Il quadro normativo anzidetto si è arricchito delle novità introdotte dai commi 11, 12, 13 dell’art. 3 della L. 56/2019, ma con la successiva abrogazione del comma 12 da parte dell’art. 18 comma 1 ter lett. b del DL 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge 8/2020, per cui è venuta meno la disposizione in base alla quale gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
Ciò premesso, si ritiene quanto segue:
la nomina di un dipendente di un altro ente dovrebbe avvenire in presenza delle condizioni prima evidenziate (conflitti, incompatibilità, mancanza di competenza per materia di esame, componenti esperto assente nell’ente e simili) attestate dal dirigente che nomina la commissione di concorso, altrimenti si deve ricorrere a personale interno.
A seguito dell’abrogazione della citata disposizione, dovrebbe essere ripristinato il precedente regime di compenso di collaborazione occasionale per attività svolta al di fuori del rapporto di servizio con il proprio ente, compenso soggetto solo a trattenuta irpef; per cui il componente esterno al termine delle proprie attività consegnerà apposita notula di pagamento all’amministrazione presso cui ha operato, fatte salve le autorizzazioni preventive dell’ente di appartenenza e le comunicazioni successive allo stesso dei compensi erogati ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
12 giugno 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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