Interpretazione art. 177 DL. n. 34/2020

Risposta al quesito del dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
18 Giugno 2020

Si richiede interpretazione dell'art. 177 del DL. rilancio n. 34/2020 per le seguenti fattispecie: 

1) Immobile cat. D - albergo-ristorante. Il proprietario è la Moglie di Caio, ovvero  Tizia al 50% ed è la titolare dell'attività. Purtroppo Caio (marito e proprietario per il restante 50%) non è titolare, ma ha un rapporto di impresa familiare (collaboratore).  

2) Immobile cat. D. Il proprietario dell'immobile è una società di persone (SNC) che ha affittato l'immobile dell'azienda (immobile cat. D) ad uno dei Soci. 

3) Immobile cat. D. Il proprietario dell'immobile è una persona fisica che lo concede in locazione alla società di cui fa parte e pertanto vi è socio.   

4) Immobile cat. D. Il proprietario dell'immobile è una società di capitali (SRL) che hanno affittato l'immobile dell'azienda (immobile cat. D) ad uno dei Soci della stessa SRL. 

5) Strutture extra alberghiere: nella disposizione normativa non sono state riportate le cosiddette "residenze d'epoca" che, ad esempio, esistono nella normativa regionale umbra. Sono da ritenere esentate tali fattispecie al pari di b&b, affittacamere e appartamenti per vacanze?. Nel caso non lo fossero, si ritiene che vi sarebbe una chiara disparità di trattamento.

Risposta

L’esenzione spetta ai soggetti che direttamente conducono l’attività oggetto di esenzione, anche nel caso di imprese familiari a società di persone, dove non esiste una persona giuridica diversa dal possessore che conduce l’attività. Tale interpretazione nasce dalla similitudine ad altre esenzioni/riduzioni ai fini IMU. In particolare:

 

  1. Nel caso di impresa familiare è assimilabile la conduzione per entrambi i possessori e ad entrambi spetta la esenzione;
  2. In questo caso il possessore è soggetto diverso dal conduttore, per cui non spetta l’esenzione;
  3. Nella società di persone, la persona fisica gestisce il proprio bene attraverso una forma societaria nella quale non nasce una diversa personalità giuridica – l’esenzione viene pertanto riconosciuta;
  4. Come per il caso 2 non spetta esenzione
  5. Mi atterrei all’elencazione di legge e non estenderei per via analogica (salvo non esista una norma regionale che accomuni oggettivamente le due fattispecie)
     
    15 giugno 2020                         Luigi D’Aprano
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