Approfondimento di Vincenzo Giannotti

“No” al danno erariale al dipendente per certificati medici inidonei se l’ente non ha attivato le procedure disciplinari.

Servizi Comunali Malattia Responsabilità amministrativa Sanzioni
di Giannotti Vincenzo
17 Giugno 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                         

“No” al danno erariale al dipendente per certificati medici inidonei se l’ente non ha attivato le procedure disciplinari.

Vincenzo Giannotti

La Corte dei conti della Toscana (sentenza n.126/2020 - nel file allegato -) ha smontato le accuse della procura sul danno erariale procurato ad un ente locale da una propria dipendente che ha giustificato le assenza dal posto di lavoro con certificati medici inidonei a giustificare la sua malattia, anziché quella dei figli.

La vicenda

A seguito dell’indagine avviata dalla Procura, sulle assenze di una dipendente comunale per continue malattie, sono state acquisite le certificazioni mediche e le visite specialistiche depositate dalla dipendente sulle malattie e i permessi fruiti illegittimamente in quanto non riguardanti la stessa dipendente. Oggetto, quindi del danno erariale oltre alla retribuzione illegittimamente corrisposta, sarebbe stato valorizzato anche il danno all’immagine così come previsto dall’art. 55 quinquies del D.Lgs 165/2001 secondo cui “… il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che … giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia … è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”.

La difesa della dipendente

Oltre a varie questioni di rito, la dipendente ha evidenziato a propria difesa che, la decisione di riconoscere le causali indicate nei certificati come idonee per il giustificativo di malattia competeva all’Ufficio Personale del Comune e che la dipendente si è sempre limitata a consegnare la documentazione indicata dai funzionari del Comune, lasciando all’ente la valutazione dell’istituto da applicare e l’idoneità di quanto prodotto. Ha, infine, esaminato tutti i certificati elencati dalla Procura illustrando i motivi per cui gli stessi sarebbero da considerarsi documentazione idonea a giustificare le assenze.

La decisione del Collegio contabile

La Corte Toscana, dopo aver respinto le eccezioni di rito, ha ritenuto nel merito che le domande avanzate dalla Procura sono da considerarsi infondate e quindi da respingere.

In via preliminare la Procura, a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza su un rilevante numero di assenze per malattia della dipendente, non ha contestato alla convenuta condotte truffaldine, in particolare di avere consegnato all’Amministrazione certificazioni mediche false. Ha, invece, contestato presunte irregolarità varie, di carattere per lo più formale, che renderebbero le certificazioni in oggetto non idonee a giustificare le assenze della lavoratrice che ne avrebbe, quindi, usufruito illegittimamente. Ora, precisa il Collegio contabile, se così fosse la responsabilità per il preteso danno erariale sarebbe dell’Amministrazione che, in presenza di documentazione irregolare, avrebbe dovuto ritenere le assenze della dipendente ingiustificate, procedendo anche con la relativa contestazione disciplinare (art. 28 CCNL 6.7.1995), anziché applicare il congedo per malattia.

In ogni caso le giustificazioni addotte dalla dipendente sono idonee a giustificare le sue assenze dal posto di lavoro. Infatti, nel caso di specie, è necessario premettere che la dipendente ha due figli dei quali uno affetto da un grave handicap di tipo neurologico e psichico e l’altra, all’epoca dei fatti minorenne, affetta da disturbi psicologici che hanno reso necessaria una terapia perdurata alcuni anni. I medici che hanno rilasciato alla dipendente i certificati hanno confermato che, la presenza della dipendente alle visite, fosse da ritenere fondamentale non solo in quanto accompagnatrice dei figli, ma anche per la ovvia necessità di conferire con il terapeuta sulle varie problematiche e per ricevere consigli e supporto. Non può, quindi, considerarsi la convenuta totalmente estranea al percorso terapeutico anzi, la sua presenza era necessaria proprio ai fini della cura. Anche le attestazioni per giustificare l’assenza dal servizio, mediante ricette “bianche” e non tramite la procedura telematica, non sono da prendere in considerazione. Infatti, mentre in una di esse si da atto dell’impossibilità di collegarsi al sito dell’Inps per gli altri competeva all’Amministrazione non ritenerli, eventualmente, idonei a giustificare l’assenza. Inoltre, la dipendente ha anche contestato che alcuni di questi certificati risultano rilasciati di sabato, giorno di chiusura dello studio medico, ma ciò non toglie, ad avviso del Collegio contabile, che il medico potesse, come sostiene la convenuta, ricevere i pazienti anche di sabato in caso d’urgenza o per effettuare i vaccini anti influenzali.

In conclusione, per il Collegio contabile, la convenuta deve essere assolta da ogni addebito con diritto al rimborso delle spese di giudizio, a carico del Comune.    

17 giugno 2020

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