Mansioni comprese nella copertura Inail con voce tariffa 722 di una dipendente inquadrata nell'area Istruttori
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta al quesito del dott. Fabio Venanzi
QuesitiSi chiede se è possibile per un dipendente di un comune sotto i 3.000 abitanti ascritto alla categoria D5 titolare di posizione organizzativa rinunciare alla responsabilità (con conseguente perdita dell'indennità) e continuare a svolgere il proprio lavoro come istruttore direttivo?
Inoltre, potrebbe il dipendente in questione proporre all'amministrazione comunale di essere retrocesso alla categoria D1, al fine di reperire ulteriori risorse utili per finanziare eventualmente un incarico esterno di responsabile del servizio interessato?
Come precisato dall’Aran in più occasioni, l’incarico attribuito a un dipendente di categoria D, non può formare oggetto di rinuncia. A scadenza, l’ente può valutare di non conferire nuovamente l’incarico, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, CCNL 21 maggio 2018, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
Non è altresì possibile “retrocedere” il dipendente di posizione economica D5, neppure con l’eventuale consenso dell’interessato.
Attualmente è ammesso lo spostamento a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, in base alla ricostruzione dottrinale unanime e agli assetti giurisprudenziali. Di contro, non è ammesso lo spostamento a mansioni rientranti in un livello d'inquadramento per il quale sia previsto una retribuzione inferiore, che è da considerarsi, di per sé, vietato. È da escludere quella equivalenza professionale che legittima gli spostamenti orizzontali all'interno della stessa qualifica, vietando, in tal modo, qualsiasi mobilità verso il basso. La previsione dell'ultimo comma dell’articolo 2103 del codice civile, in base al quale ogni patto contrario è nullo, è idonea a sanzionare l'illegittimità dello spostamento anche se assistito dal consenso o, comunque, dall'acquiescenza del lavoratore.
15 giugno 2020 Fabio Venanzi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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