Rifiuti: Il sindaco può agire nel caso in cui ci siano situazioni di pericolo per la salute delle persone o per l'integrità dell'ambiente

Corte di cassazione Penale, Sezione III – Sentenza 28 aprile 2020, n. 13121

Servizi Comunali Rifiuti
di Redazione: Galli Gianluca
18 Giugno 2020

MASSIMA

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 13121 del 28 aprile 2020, ha affermato che la distinzione operata dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente.

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