Avvio unilaterale modalità di lavoro "agile" per emergenza "coronavirus".

Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
19 Giugno 2020

Premesso che:

1) in attuazione dei disposti legislativi e per la garanzia della sicurezza dei lavoratori e pubblica, l'Ente, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avviato unilateralmente la modalità di lavoro "agile" con tutti i lavoratori dipendenti dal 10/03/2020 al 19/06/2020.

 Considerato che:

 2) n. 3 dipendenti usufruiranno dei benefici previsti dall'art.90 del D.L.34/2020, comma 1, proseguendo la propria prestazione lavorativa in modalità "agile" per 3 giorni la settimana, fino al 31/07/2020

3) l'Ente ha in programma la chiusura degli uffici nella settimana coincidente con la festività di Ferragosto, collocando tutti i dipendenti in ferie.

4) l'art. 40, punto 2 del CCNL 2016/2018 (FICEI), riconosce ad ogni dipendente n. 26 gg di ferie per ogni anno di servizio e n. sei giorni di riposi compensativi fruibili anche cumulativamente alle ferie d'intesa con l'Ente, in luogo delle festività soppresse (art. 39 dello stesso CCNL), determinando un totale pari a 32 gg/anno

 5) come previsto al punto 7 del predetto art.40, il periodo di ferie è assegnato dall'Ente con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei dipendenti sulla base della predisposizione di un piano ferie, assicurando un periodo continuativo nella stagione estiva non inferiore a 2 settimane di ferie.

6) alla data odierna, tutti i dipendenti hanno un numero considerevole di giorni di "ferie pregresse" non godute;

7) durante il periodo di lockdown causa coronavirus e di smart working, non sono stati goduti i gg di ferie che i dipendenti hanno indicato sul Piano Ferie approvato dalla Direzione e riferito al 1° SEMESTRE 2020;

8)l'Ente non rientra tra coloro che possono usufruire della Cassa integrazione ed ha avuto un notevole calo di lavoro a seguito dell'emergenza COVID.

Visto:

l'art.40 punto 4 del CCNL 2016/2018 che così recita ..." le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso dell'anno solare. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di giugno dell'anno successivo, salvo diversa pattuizione in sede di contrattazione decentrata.

SI CHIEDE secondo la normativa vigente, se

-è legittimo collocare in ferie "forzate" il lavoratore dipendente che ha giorni di ferie "pregresse".

-è previsto un termine entro cui fruire i gg di "riposi compensativi" spettanti a fronte delle festività soppresse;

- in caso di 2 settimane consecutive di ferie si conta anche il sabato?

Risposta

La circolare n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione in merito all’emergenza sanitaria in atto, prevede, tra l’altro, che in un contesto caratterizzato da elementi emergenziali e di eccezionalità, tenuto conto del ruolo preminente del lavoro agile, rientra nei poteri datoriali la possibilità di utilizzare, in una dimensione di sistema e di salvaguardia delle esigenze organizzative, gli strumenti messi a disposizione dal legislatore. Conseguentemente - ferma restando la prioritaria scelta del legislatore, in termini generali, a favore del lavoro agile - si ritiene legittimo che le amministrazioni possano ricorrere all’istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività. Tale ricostruzione, oltre ad essere in linea con la disciplina della vigente contrattazione collettiva, appare coerente con la situazione emergenziale in essere e funzionale rispetto all’esigenza di assicurare l’attività amministrativa indifferibile. Alla luce del quadro delineato, si rappresenta che - oltre alle ferie del 2018 o precedenti - la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite.

Non rientrano, invece, nel concetto di ferie pregresse le giornate per le festività soppresse che devono necessariamente essere godute nell’anno di riferimento, pena la non fruibilità delle stesse.

Per quanto riguarda la giornata del sabato occorre verificare la distribuzione dell’orario di servizio se su 5 o 6 giornate. In caso di distribuzione su 5 giornate il lavoratore dipendente ha diritto a 28 (26 per i nuovi assunti) giorni di ferie per cui il sabato non viene considerato ferie; al contrario in caso di distribuzione su 6 giorni il lavoratore ha diritto a 32 (30 per i nuovi assunti) giorni di ferie per cui il sabato viene conteggiato come giorno di ferie.

16 giugno 2020          Daniele Conforti

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