Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Illegittima l’esclusione del Segretario al corso di specializzazione per mancato computo del servizio come “reggente”.

Servizi Comunali Segreteria comunale
di Giannotti Vincenzo
22 Giugno 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                              

Illegittima l’esclusione del Segretario al corso di specializzazione per mancato computo del servizio come “reggente”.

Vincenzo Giannotti

Secondo il Tribunale amministrativo per il Lazio (sentenza n.6596/2020 nel file allegato) è illegittimo il Decreto del Prefetto, reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, che ha disposto l’esclusione del candidato, al corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale, per non aver considerato valido il periodo di “reggenza”per il raggiungimento dell’anzianità di servizio richiesta dal bando.

Il fatto oggetto di controversia

Una Segretaria comunale ha impugnato il decreto di esclusione disposto dal Prefetto, titolare dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, per non aver considerato valido il periodo dalla stessa svolto come “reggente” al fine del raggiungimento dell’anzianità di servizio necessaria prevista dal bando per la partecipazione al corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale. La competenza alla decisione è intestata al giudice amministrativo in quanto, nel caso di specie, si contesta una procedura concorsuale, fattispecie rimessa alla cognizione della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La decisione del TAR

Premette il Collegio amministrativo come il bando, per il corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale, ha previsto l’iscrizione nella fascia professionale B e l’anzianità di due anni di servizio in sedi di segreteria in Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000. In merito al periodo di servizio richiesto, è stato precisato nel bando che “l’anzianità richiesta è quella relativa al servizio effettivamente prestato a partire dalla data di assunzione della titolarità presso una sede di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.0000 abitanti”.

La ricorrente è sprovvista del requisito dei “due anni di servizio di segretario titolare” delle citate sedi ma possiede, al fine del raggiungimento del requisito richiesto, altri periodi utili svolti in qualità di segretario reggente. Nel caso di specie, quindi, la ricorrente contesta che la clausola del bando possa essere interpretata nel senso di attribuire rilievo, ai fini del requisito dell’anzianità, al solo servizio prestato quale segretario titolare.

Il Collegio amministrativo rileva, in via preliminare, come il d.P.R. n. 465 del 1997 e l’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001, ai fini della progressione della carriera dei segretari provinciali e comunali, richiamino sempre “l’anzianità di servizio” e “gli anni di servizio”, senza specificare se debba farsi riferimento al servizio effettivamente svolto in qualità di segretario titolare di classe corrispondente all’idoneità acquisita, ovvero possa attribuirsi rilievo anche al servizio prestato in qualità di reggente. Inoltre, la limitazione, ai fini della partecipazione al corso di formazione in esame, ai soli segretari “titolari” – incarichi attribuiti dal sindaco – e non anche ai “reggenti” – incarichi attribuiti dal Prefetto – non sembra rispondente ai principi anche costituzionali di buon andamento e imparzialità, oltre che di favor partecipationis ai concorsi pubblici.

I giudici amministrativi di primo grado, pur osservando che l’istituto della reggenza costituisce, nell'attuale contesto ordinamentale un mero strumento provvisorio, la cui ratio è connessa ad una temporanea situazione di vacanza della sede, è tuttavia altrettanto vero che il bando oggetto di esame pone come requisito di ammissione lo svolgimento del servizio effettivo e non la modalità di individuazione del segretario (reggente o titolare). Ad avviso del Collegio, pertanto, non può essere attribuito al requisito previsto dal bando la decorrenza dell’anzianità di servizio “dalla data di assunzione della titolarità presso una sede di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.0000 abitanti” il significato di limitare la partecipazione al concorso in oggetto ai soli segretari titolari.

In conclusione il ricorso deve essere accolto in quanto la ricorrente, computando anche i periodi di reggenza, possiede il requisito dell’anzianità di servizio richiesto dal bando, con condanna alle spese di giudizio che sono state poste in capo all’amministrazione resistente.  

18 giugno 2020     

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