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Accesso civico consentito solo se strumentale alla tutela di interessi generali? Due passi avanti ed uno indietro dalla Plenaria n. 10/2020
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Alessandro Russo
Accesso civico consentito solo se strumentale alla tutela di interessi generali? Due passi avanti ed uno indietro dalla Plenaria n. 10/2020.
Alessandro Russo
Un cittadino di Capriglia Irpina (AV) aveva presentato al Comune istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. Legge n. 241/90 smi e di accesso civico generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013 smi al fine di conoscere la disponibilità dei fondi per la ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980, i pagamenti degli ultimi 5 anni; l'elenco degli aventi diritto e le somme loro erogate; oltrechè la motivazione mancato saldo del contributo di ricostruzione in favore del comparto condominiale.
L’Amministrazione rimaneva silente.
Il cittadino, interessato a ricevere il saldo del contributo in favore del comparto condominiale, aveva ricorso al Tar, invocando il diritto al controllo democrativo sulle scelte del Comune in merito gestione dei fondi della ricostruzione post sisma, nonché ai fini di ogni eventuale azione anche a tutela di diritti individuali e collettivi lesi.
Il Tar Campania Salerno, con sentenza n. 583 del 25/5/2020 (nel file allegato) ha ritenuto il ricorso fondato.
Il Collegio premetteva che l’accesso civico generalizzato è riconosciuto come il diritto di “chiunque”, non sottoposto ad alcun limite in merito alla legittimazione soggettiva e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza, ad accedere al documento amministrativo «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico», ex art. 5 c. 2 D.Lgs. n. 33/2013 smi[1].
Il Collegio salernitano, sebbene a conoscenza di giurisprudenza che esclude qualsivoglia funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato[2], ha ritenuto che l’unico presupposto di ammissibilità dell’istanza di accesso civico generalizzato è la sua: <<strumentalità alla tutela di un interesse generale, con la conseguenza che la relativa istanza andrà disattesa ove tale interesse generale non emerga in modo evidente, oltre che nel caso in cui la stessa sia stata proposta per finalità di carattere privato ed individuale>>[3]; in quest’ultimo caso lo strumento da utilizzarsi è quello previsto dal titolo V Legge n. 241/1990 smi.
Il Collegio ha comunque reputato che nel caso di specie sussistessero i presupposti per l’accesso civico generalizzato, in coerenza con l’esigenza del ricorrente di controllo sull’utilizzo delle risorse erogate per la ricostruzione del dopo terremoto. I dati e i documenti richiesti attenenti a scelte amministrative, all’esercizio di funzioni e alla spesa pubblica, avrebbero quindi dovuto essere considerati di interesse pubblico direttamente dall’Amministrazione; e così ostesi[4].
Il Tar Campania Salerno con sentenza n. 583/2020 ha così accolto il ricorso, ordinando l’ostensione documentale e condannando alle spese il Comune contumace.
18 giugno 2020
[1] Il Tar continua affermando che la Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019 proclamava la trasparenza, accessibilità totale ai documenti detenuti dalla PA, diritto fondamentale in sè; successivamente il Consiglio di Stato sanciva l’accesso civico diritto funzionale al miglior soddisfacimento di altri diritto fondamentali riconosciuti dall’ordinamento (vedi Cons. St. Ad.Pl. n. 10/2020). Per un breve commento alla decisione della Plenaria n. 10/2020 si rinvia, se si vuole, a A. RUSSO È consentito l’accesso civico generalizzato agli atti dell’esecuzione: brevi note su Adunanza Plenaria n. 10/2020, su questa Rivista 2020.
[2] Vedi Cons. St. n. 5503/2019.
[3] Cfr. Cons. St. n. 1121/2020.
[4] Semprechè l’Amministrazione non avesse rinvenuto concomitanti interessi pubblici e privati prevalenti da salvaguardare, che il Collegio comunque non riconosce. L’accesso generalizzato, infatti, deve essere considerato come: <<estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva, i cui relativi limiti sono fissati espressamente dalla legge ed essere di stretta interpretazione>>, cfr. Tar Napoli n. 5837/2019.
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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