Un nuovo strumento di informazione e approfondimento sulla protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Danno erariale per elargizioni di contribuiti ad associazioni in assenza di regolamento
Servizi Comunali Concessione contributiApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Danno erariale per elargizioni di contribuiti ad associazioni in assenza di regolamento.
Vincenzo Giannotti
Confermata, anche dalla Corte dei conti di appello (sentenza n.82/2020 nel file allegato), la condanna del responsabile della spesa al danno erariale per elargizione di contributi a fondo perduto ad una associazione in assenza del relativo regolamento, previamente pubblicato, che avrebbe dovuto stabilire ex ante i criteri e le modalità di erogazione delle somme concretamente liquidate.
La vicenda
Un dirigente di un ente locale è stato chiamato in giudizio dal Procuratore contabile, a seguito della segnalazione di altre associazioni, per aver, in qualità di responsabile di un settore dell’ente, in piena autonomia disposto la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dell’associazione, in occasione di talune manifestazioni di carattere culturale tenutesi nell’anno, in assenza dell’indispensabile regolamento comunale disciplinante le erogazioni liberali. Tra le motivazioni della successiva condanna, da parte della Corte di conti nel giudizio di primo grado, oltre alla mancanza del regolamento, è stata evidenziata anche l’assenza di qualsivoglia preventiva valutazione del rapporto costi/benefici dell’elargizione e l’omessa rendicontazione delle spese sostenute. Il Collegio contabile di prime cure, infine, ha ritenuto irrilevante la pregressa e risalente prassi amministrativa costantemente favorevole alla suddetta erogazione alla medesima associazione.
Le motivazioni dell’appello
Il dirigente, in riferimento alle motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, la quale ha pur tenuto conto della condanna alla metà delle somme corrisposte all’associazione a fronte di alcune finalità ritenute non al di fuori di quelle propri di un ente locale, ha evidenziato alcuni errori commessi. In particolare, la Corte non si avrebbe tenuto conto della storicità delle elargizioni alla predetta associazione in tutti gli anni passati, quali prassi ricorrente per quel tipo di manifestazione. Inoltre, in assenza di altre richieste da comparare e in presenza, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, anche di adeguata rendicontazione delle spese concretamente sostenute dall’associazione, così come evidenziato nei documenti depositati, non sarebbe stato possibile individuare la colpa grave in capo al responsabile della spesa. Infine, vi sarebbe stata anche una contraddizione nella sentenza dei giudici di primo grado i quali da un lato, hanno riconosciuto l’utilizzazione delle somme corrisposte coerenti con le finalità richieste dell’ente locale, mentre dall’altro hanno condannato il convenuto anche se dimezzando le somme indebitamente corrisposte all’associazione.
La conferma dei giudici di appello
Secondo i giudici contabili di appello il ricorso è destituito di fondamento. Infatti, a dire del Collegio, è indiscutibile l’antigiuridicità della condotta del dirigente che ha erogato la spesa, non avendo in nessun modo censurato l’elargizione effettuata all’associazione in mancanza del relativo atto regolamentare previamente pubblicato, che avrebbe dovuto stabilire i criteri e le modalità di erogazione delle somme concretamente liquidate. Sul punto esiste un orientamento consolidato, del giudice contabile, che ha da sempre sancito l’ingiustizia del danno rappresentato da pubbliche elargizioni a fondo perduto, effettuate in assenza della previa determinazione delle condizioni legittimanti e ciò a presidio della trasparenza amministrativa e a tutela, non solo della par condicio tra tutti i potenziali aventi diritto, ma anche quale momento di preventiva valutazione a monte degli interessi pubblici e privati in gioco, anche in ossequio dei principi stabiliti dall’art. 1, della legge n. 241/90, la cui lesione pure è stata correttamente valorizzata in primo grado (da ultimo, Sez. II App. n. 78/2019 e Sez. controllo Lombardia, delib. n. 146/2019/PAR). In altri termini, se l’ente avesse emesso apposito bando, adeguatamente pubblicizzato, avrebbe potuto concedere la medesima opportunità anche ad altre associazioni che avrebbero potuto offrire, per le medesime attività culturali, modalità più convenienti e/o efficaci per l’ente. Infine, in merito alla dichiarata prassi di contributi offerti dall’ente alla medesima associazione, ciò non solo non esime da responsabilità l’appellante, ma anzi ne aggrava la sua posizione, confermando per tale verso che, in qualità di firmatario anche delle determine relative alle annualità precedenti, il dirigente aveva sempre gestito l’ormai consueta celebrazione senza sentire mai la necessità di procedere nell’ambito di un procedimento delineato a mezzo di atto regolamentare, di cui magari proporre l’adozione agli organi politici di vertice del comune danneggiato.
23 giugno 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: