Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Regione Puglia: approvata importante modifica alla legge regionale in materia di attività funeraria.
Servizi Comunali Cimiteri e attività tanatologicheApprofondimento di Cosimo Damiano Zacà
Regione Puglia: approvata importante modifica alla legge regionale in materia di attività funeraria.
Cosimo Damiano Zacà
Premessa
Da “domani” in Puglia le strutture di commiato potranno sorgere nel centro abitato e non essere vincolate alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 4/2010.
Questa una delle novità più importanti contenute nella legge regionale approvata il 16/06/2020, avente ad oggetto: “Modifiche alla Legge Regionale del 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria)” e alla L.R. n. 4 del 2010”, approvata, a larga maggioranza, nella seduta del 16 giugno u.s., dal Consiglio regionale pugliese.
Il testo aggiorna e coordina, appunto, due vecchi testi, l’uno risalente al 2008
(la legge regionale n. 34/2008) e l’altro al 2010 (la legge regionale n. 4/2010).
Il provvedimento si prefigge, come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge, di raggiungere due obiettivi: da un lato mettere ordine in questa delicata materia, dall’altro favorire la nascita di nuove attività in ambito funerario sul territorio regionale ed evitare, quindi, il ricorso alla giustizia amministrativa.
La corposa giurisprudenza prodotta, nel corso degli anni, dai numerosi pronunciamenti amministrativi per tentare di dirimere alcune questioni di carattere tecnico – burocratico ed urbanistico, è alla base dell’iniziativa legislativa.
Le diverse decisioni della giustizia amministrativa, a cui si aggiungono gli obsoleti e datati strumenti urbanistici dei Comuni, infatti, hanno introdotto diversi “paletti” interpretativi che, a loro volta, hanno generato, su tutto il territorio regionale, disparità nell’autorizzazione all’esercizio delle relative attività.
Il contenzioso
L'art. 17, comma 5, della L.R. n. 34/2008 prevedeva, infatti, che: "Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale".
E’ accaduto, però, che, in alcuni Comuni, le strutture per il commiato sono state realizzate all'interno dei centri abitati, innescando, in questo modo, contenziosi definiti dal Tribunale Amministrativo Regionale (per tutte la sentenza del TAR di Lecce, sez. I, del 7.2.2019, n. 197) in favore dei ricorrenti; in alcuni casi sono stati delegittimati anche gli atti rilasciati dai progettisti e dalle amministrazioni comunali.
Appare utile rammentare, in quest’occasione, che l'art. 4 - "Funzioni e compiti dei comuni", comma 3, della L.R. n. 34/2008 è stato modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) della L.R. 25.2.2010, n. 4, con il quale sono state inserite le strutture per il commiato tra le deroghe di costruzione o ampliamento di cimiteri e di crematori nella fascia rispetto di 200 mt. dai centri abitati. Ne consegue, pertanto, che, anche tali strutture devono essere realizzate fuori dai centri abitati ad adeguata distanza.
La modifica introdotta, poi, nel 2010 dalla legge regionale n. 4 è stata spesso ignorata o interpretata determinando, quindi, alcuni contenziosi.
La nuova legge
Nello specifico, il legislatore ritorna sull’articolo 17 della legge regionale n. 34/2008 individuando le strutture dedicate al commiato, in “casa funeraria” e in “sala del commiato”, operandone anche la distinzione tra le due.
Si legge, infatti, nel nuovo testo “il comma 2 dell’articolo 17 (strutture per il commiato) è sostituito dal seguente:
Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme.
Dette strutture si individuano in:
1) la «casa funeraria»: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;
2) la «sala del commiato»: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.
In pratica, le due tipologie di strutture si distinguono nella possibilità di ricevere solo cadaveri, quindi dopo che sia stata effettuata la certificazione necroscopica da parte del medico dell'ASL competente, oppure di ricevere le salme che, potranno in tal caso, trascorrere nella struttura il periodo di osservazione previsto prima della sepoltura.
Il legislatore, inoltre, ha apportato delle modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 4/2010, come accennato, inerente le possibili deroghe urbanistiche a cui i Comuni possono accedere, limitatamente ad ampliamenti di cimiteri esistenti o alla costruzione di nuovi, nonchè alla “nascita” di nuove strutture di commiato nel centro abitato.
Allargando, in questo modo, le maglie delle disposizioni vigenti in materia di attività funeraria.
Si legge, infatti nella legge di modifica:” il comma 3 dell’articolo 4 (Funzioni e compiti dei comuni) è sostituito dal seguente:
“In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.”
dopo il comma 3 dell’articolo 4 è inserito il seguente:
“In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all’articolo 17 della L.R. 34/2008”.
Ricordiamo per completezza d’informazione che la normativa precedente, prevedeva che le strutture per il commiato dovessero essere ubicate fuori dai centri abitati, rispettare i requisiti strutturali ed impiantistici previsti dalla citata legge regionale n. 34/2008, e autorizzate all'esercizio dai Comuni (art. 15, comma 7, del R.R. n. 8/2015) con le procedure ordinarie.
Dicevamo in premessa che la proposta è stata approvata a maggioranza; la minoranza consiliare ha, infatti, dichiarato di nutrire forti dubbi sulla possibilità di collocare nel centro abitato le strutture per il commiato, sia per problemi di natura sanitaria che di convivenza con le attività commerciali presenti e con le abitazioni private e finirà col generare solo confusione e criticità.
In sintesi, l’approvazione di questo provvedimento dovrebbe consentire un ricorso alla giustizia amministrativa meno frequente rispetto al passato, in quanto tutti i Comuni avranno la possibilità di provvedere ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e i rispettivi regolamenti ai contenuti di questa normativa regionale, uniformando nello stesso tempo il trattamento su tutto il territorio regionale.
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