Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Centri estivi, firmato l’accordo nazionale per il lavoro stagionale
Servizi Comunali Servizi alla personaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Centri estivi, firmato l’accordo nazionale per il lavoro stagionale
Amedeo Di Filippo
È stato sottoscritto il 15 giugno dalle organizzazioni sindacali della scuola l'accordo nazionale sulla stagionalità dei centri estivi afferenti alla FISM, la Federazione delle scuole materne (vedi file allegato). L'accordo riguarda il personale dei servizi educativi e i docenti della scuola dell'infanzia che, su base volontaria e nel rispetto del CCNL, possono prestare servizio nei centri estivi. L’occasione è utile per fare il punto della situazione.
Le norme
Siamo nel contesto dell’art. 105 del D.L. n. 34/2020, che ha stanziato 150 milioni di euro in favore dei Comuni per potenziare i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni e sostenere progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
L’art. 72 del medesimo D.L. ha inoltre apportato alcune modifiche all'art. 23 del D.L. n. 18/2020, inserendo al comma 8 la possibilità di utilizzare il c.d. “bonus baby sitting”, in alternativa al collocamento in aspettativa, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Le ordinanze regionali
Nei primi mesi di giugno, forti anche di una decisione assunta in Conferenza unificata, le Regioni hanno provveduto ad emanare specifiche ordinanze con cui hanno autorizzato, a decorrere dal 15 giugno, la realizzazione dei centri estivi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida allegate al Dpcm del 17 maggio 2020.
In generale, l’avvio dell’attività è stato subordinato alla presentazione da parte dei gestori, sia al Comune che alla ASL, della dichiarazioni di inizio attività corredate dalla scheda del progetto e dalle dichiarazioni sostitutive attestanti la piena corrispondenza del progetto alle misure di sicurezza contenute nelle suddette Linee guida. Al gestore è stato inoltre imposto di sottoscrivere con i genitori degli utenti del servizio patti di responsabilità condivisa.
Il fatto è che il Dpcm dell’11 giugno, che ha aperto la “fase 3” dell’emergenza epidemiologica, ha riscritto l’allegato 8, cambiando in corsa le regole con le quali i gestori avevano organizzato le attività per l’apertura del 15 giugno: vengono ammessi alle attività anche i bambini sotto i 3 anni; salta l’obbligo di consentire l’accesso previo accertamento delle condizioni di salute “con l’aiuto del pediatra di libera scelta”; per i minori che non hanno frequentato un nido d’infanzia, i gestori possono prevedere attività in altri luoghi, anche a casa, con l’obbligo di un periodo di ambientamento con un genitore o altro adulto, da realizzarsi in piccoli gruppi formati da 5 coppie di adulti e bambini; modificate le prescrizioni circa la segnaletica, l’uso delle mascherine, le procedure nel caso di pernottamento e quelle per la sicurezza dei pasti, la pulizia dei servizi igienici, la provvista di Dpi e materiali igienizzanti.
Cambia infine il progetto organizzativo del servizio offerto, che il Dpcm di maggio esplicitava in dettaglio, elencando ben dodici informazioni necessarie, e per il quale il nuovo Dpcm si limita a stabilire l’obbligo per i gestori di comunicarlo alla Asl e al comune indicando “una descrizione generale delle attività”.
Le risorse
L’art. 105 del D.L. n. 34/2020 demanda i criteri di riparto al Ministro con delega per le politiche familiari e allo stato sappiamo che le risorse sono state ripartite a seguito dell’intesa sancita il 18 giugno in Conferenza unificata per essere destinate direttamente ai Comuni, ma non conosciamo se non una versione del tutto ufficiosa del riparto stesso, grazie ad un foglietto excel fatto circolare informalmente su qualche sito.
Ciò vuol dire che, nonostante i centri estivi siano aperti da oltre una settimana, i Comuni non hanno ancora la cognizione di quante risorse verranno erogate a questi fini, quando saranno materialmente accreditate e se saranno previsti criteri di assegnazione e di rendicontazione. Una incertezza oltremodo deleteria anche per le famiglie e i gestori dei centri estivi, che contano su queste risorse per poter abbattere le tariffe che si prospettano sensibilmente più alte a causa delle prescrizioni imposte dall’emergenza.
L'accordo nazionale
In questo contesto tutt’altro che chiaro arriva la buona notizia dell'accordo nazionale sulla stagionalità dei centri estivi afferenti alla FISM, sottoscritto in via sperimentale e con validità fino al prossimo 31 agosto. L’accordo parte dalla premessa che questi servizi hanno necessità di personale formato e di esperienza, che assicuri continuità e qualificazione attraverso una programmazione educativa e organizzativa specifica.
Si tratta di attività stagionale, per cui ai lavoratori deve applicarsi il trattamento giuridico ed economico del CCNL in vigore e gli eventuali accordi territoriali e aziendali. L’accordo in particolare sancisce l’impegno a retribuirli per l’attività e la mansione svolti, garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza, applicare il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni, limitare il periodo di prova a sei giorni.
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