Chiarimenti in merito al società di gestione del risparmio

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento - Sentenza 16 giugno 2020, n. 91

Servizi Comunali Gare
di Redazione: Galli Gianluca
25 Giugno 2020

MASSIMA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amminitrativa di Trento, con la sentenza n. 91 del 16 giugno 2020, ha affermato che le società di gestione del risparmio (SGR) sono riconducibili alle istituzioni finanziarie (non bancarie) e appartengono alla categoria degli investitori istituzionali. Inoltre secondo il comma 3-ter dell’art. 144, d.lgs. n. 163 del 2006, “Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario” – non impone l’obbligo di prevedere nel bando, a pena di esclusione, la presentazione, a corredo dell’offerta, della dichiarazione di uno più istituti finanziatori, recante la manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, perché il legislatore, con una formula aperta, ha riconosciuto a ciascuna amministrazione la facoltà di determinarsi in proposito 

 

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