Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il Tar condanna Anac per violazione del diritto d’accesso
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Alessandro Russo
Il Tar condanna Anac per violazione del diritto d’accesso.
Alessandro Russo
Qualsiasi documento, anche interno, detenuto dall’Ente afferente al momento decisorio rientra nel perimetro dell’accesso documentale, va quindi sempre osteso.
Un consorzio di Comuni, centrale di committenza, oggetto di una penetrante attività ispettiva terminata con la Deliberazione Anac n. 780/2019, ne aveva chiesto l’annullamento in autotutela e contemporaneamente, l’accesso a tutti i documenti istruttori del provvedimento srtesso.
L’Autorità aveva negato l’istanza di annullamento, non riscontrando affatto quella di accesso.
Il Consorzio aveva allora presentato ricorso al Giudice amministrativo avverso il silenzio, deducendo la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa.
L’Autorità si costituiva e, nelle more della decisione, concedeva un accesso parziale ai documenti.
Il Consorzio impugnava anche il provvedimento che riscontrava parzialmente la richiesta di accesso agli atti, nonché gli art. 22, 23 e 24 del Regolamento Anac del 24/10/2018, disciplinante i procedimenti relativi alle 3 diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e defensionale) ai dati e ai documenti detenuti dall’Autorità.
Nel censurare il diniego parziale la ricorrente aveva argomentato che, se è vero che le Autorità indipendenti hanno il potere di disporre con proprio regolamento le modalità dell’accesso, ex artt. 23 e 24 Legge 241/1990 smi, tali modalità non possono certamente spingersi fino a frapporre un assoluto sbarramento tra il privato e l’attività interna delle Autorità stesse.
Anac aveva replicato di aver osteso tutti gli atti richiesti, tranne alcuni, sottratti all’accesso per motivi di segretezza e riservatezza, ex art. 24 del Regolamento Anac del 24/10/2018[1] e che la ricorrente non avrebbe potuto lamentare alcun pregidizio in quanto la Deliberazione n. 780/2019 non era stata impugnata nei termini di legge.
Con sentenza n. 6457 del 11/6/2020 il Tar Lazio Roma sez. I ha accolto il ricorso del Consorzio.
Preliminarmente il Collegio ha affermato che: <<il diritto di accesso a documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, non essendo necessaria l'instaurazione di un giudizio bensì sufficiente la dimostrazione del grado di protezione al bene della vita dal quale deriva l'interesse ostensivo, pertanto la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica>>[2].
Così il Consorzio aveva interesse e diritto ad accedere a tutti gli atti richiesti; avendo anche dichiarato nell’istanza di accesso di riservarsi eventuali iniziative giudiziarie; non necessariamente circoscritte all’impugnazione di fronte al Tar della Deliberazione Anac n. 780/2019.
Il Collegio ha poi affermato che l’art. 24 del Regolamento Anac, dal titolo “Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità”, deve essere interpretato alla luce della disciplina generale del diritto di accesso.
Così, con sentenza n. 6457/2020, il Tar Lazio sez I ha censurato il comportamento di Anac, che, avendo negato l’accesso alle note, appunti e proposte degli uffici ed a ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti, aveva omesso l’ostensione di documenti da considerarsi a tutti gli effetti atti endoprocedimentali della Deliberazione n. 780/2019, in palese violazione dell’art. 22 c. 1 lett. d) Legge n. 241/1990 smi[3].
Il Collegio ha voluto anche ricordare che la giurisprudenza più risalente negava l’accesso alle bozze, alle minute, agli appunti ed a tutti quegli atti informali privi di sigla o firma, finalizzati alla redazione del provvedimento[4]. Tale orientamento è però stato rivisto nel senso che: <<ogni atto interno afferente al momento decisorio in quanto tale, rientra nel perimetro oggettivo dell’accesso documentale, purchè tale atto sia materialmente esistente e detenuto dall’Amministrazione>>[5].
Così il Tar Lazio Roma sez. I con sentenza n. 6457/2020 ha condannato Anac all’ostensione dei documenti richiesti, con eventuale oscuramento di dati sensibili, al pagamento delle spese di lite ed al rimborso del doppio del contributo unificato per temerarietà della lite[6].
24 giugno 2020
[1] Art. 24 Reolamento Anac su diritto accesso del 24/10/2018: <<In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi natura confidenziale o riservata, sono sottratte all’accesso, salvo quanto previsto dall’art. 24, c. 7, Legge n. 241/1990, le seguenti categorie di documenti: a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti (...) b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati; c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Autorità nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale; d) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso o di rilievo puramente interno; e) i documenti inerenti l’attività (...) sindacale, fermi i diritti previsti anche dai protocolli sindacali.>>
[2] Cfr. Tar Lazio Roma nn. 6457/2020 e 12541/2019.
[3] Art. 22 c. 1 lett. d) Legge 241/1990 smi: <<Si intende: (...) d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da PA e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>>.
[4] Vedi Tar Lazio Roma sez. II n. 3068/2015.
[5] Cfr. Consiglio di Stato sez. VI n. 6340/2019, Tar Lazio Roma sez. I nn. 5736/2020 e 5023/2020. Per completezza non può non riconoscersi che gli atti richiesti dal Consorzio erano da considerarsi veri e propri documenti amministrativi endoprocedimentali, in quanto: <<firmati e muniti di data e protocollo, dunque senz’altro accessibili>>, cfr. Tar Lazio n. 6357/2020.
[6] Art. 26 c.2 c.p.a: <<Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio>>.
Il Tar condanna Anac per violazione del diritto d’accesso.
Alessandro Russo
Qualsiasi documento, anche interno, detenuto dall’Ente afferente al momento decisorio rientra nel perimetro dell’accesso documentale, va quindi sempre osteso.
Un consorzio di Comuni, centrale di committenza, oggetto di una penetrante attività ispettiva terminata con la Deliberazione Anac n. 780/2019, ne aveva chiesto l’annullamento in autotutela e contemporaneamente, l’accesso a tutti i documenti istruttori del provvedimento srtesso.
L’Autorità aveva negato l’istanza di annullamento, non riscontrando affatto quella di accesso.
Il Consorzio aveva allora presentato ricorso al Giudice amministrativo avverso il silenzio, deducendo la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa.
L’Autorità si costituiva e, nelle more della decisione, concedeva un accesso parziale ai documenti.
Il Consorzio impugnava anche il provvedimento che riscontrava parzialmente la richiesta di accesso agli atti, nonché gli art. 22, 23 e 24 del Regolamento Anac del 24/10/2018, disciplinante i procedimenti relativi alle 3 diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e defensionale) ai dati e ai documenti detenuti dall’Autorità.
Nel censurare il diniego parziale la ricorrente aveva argomentato che, se è vero che le Autorità indipendenti hanno il potere di disporre con proprio regolamento le modalità dell’accesso, ex artt. 23 e 24 Legge 241/1990 smi, tali modalità non possono certamente spingersi fino a frapporre un assoluto sbarramento tra il privato e l’attività interna delle Autorità stesse.
Anac aveva replicato di aver osteso tutti gli atti richiesti, tranne alcuni, sottratti all’accesso per motivi di segretezza e riservatezza, ex art. 24 del Regolamento Anac del 24/10/2018[1] e che la ricorrente non avrebbe potuto lamentare alcun pregidizio in quanto la Deliberazione n. 780/2019 non era stata impugnata nei termini di legge.
Con sentenza n. 6457 del 11/6/2020 il Tar Lazio Roma sez. I ha accolto il ricorso del Consorzio.
Preliminarmente il Collegio ha affermato che: <<il diritto di accesso a documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, non essendo necessaria l'instaurazione di un giudizio bensì sufficiente la dimostrazione del grado di protezione al bene della vita dal quale deriva l'interesse ostensivo, pertanto la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica>>[2].
Così il Consorzio aveva interesse e diritto ad accedere a tutti gli atti richiesti; avendo anche dichiarato nell’istanza di accesso di riservarsi eventuali iniziative giudiziarie; non necessariamente circoscritte all’impugnazione di fronte al Tar della Deliberazione Anac n. 780/2019.
Il Collegio ha poi affermato che l’art. 24 del Regolamento Anac, dal titolo “Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità”, deve essere interpretato alla luce della disciplina generale del diritto di accesso.
Così, con sentenza n. 6457/2020, il Tar Lazio sez I ha censurato il comportamento di Anac, che, avendo negato l’accesso alle note, appunti e proposte degli uffici ed a ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti, aveva omesso l’ostensione di documenti da considerarsi a tutti gli effetti atti endoprocedimentali della Deliberazione n. 780/2019, in palese violazione dell’art. 22 c. 1 lett. d) Legge n. 241/1990 smi[3].
Il Collegio ha voluto anche ricordare che la giurisprudenza più risalente negava l’accesso alle bozze, alle minute, agli appunti ed a tutti quegli atti informali privi di sigla o firma, finalizzati alla redazione del provvedimento[4]. Tale orientamento è però stato rivisto nel senso che: <<ogni atto interno afferente al momento decisorio in quanto tale, rientra nel perimetro oggettivo dell’accesso documentale, purchè tale atto sia materialmente esistente e detenuto dall’Amministrazione>>[5].
Così il Tar Lazio Roma sez. I con sentenza n. 6457/2020 ha condannato Anac all’ostensione dei documenti richiesti, con eventuale oscuramento di dati sensibili, al pagamento delle spese di lite ed al rimborso del doppio del contributo unificato per temerarietà della lite[6].
24 giugno 2020
[1] Art. 24 Reolamento Anac su diritto accesso del 24/10/2018: <<In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi natura confidenziale o riservata, sono sottratte all’accesso, salvo quanto previsto dall’art. 24, c. 7, Legge n. 241/1990, le seguenti categorie di documenti: a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti (...) b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati; c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Autorità nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale; d) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso o di rilievo puramente interno; e) i documenti inerenti l’attività (...) sindacale, fermi i diritti previsti anche dai protocolli sindacali.>>
[2] Cfr. Tar Lazio Roma nn. 6457/2020 e 12541/2019.
[3] Art. 22 c. 1 lett. d) Legge 241/1990 smi: <<Si intende: (...) d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da PA e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>>.
[4] Vedi Tar Lazio Roma sez. II n. 3068/2015.
[5] Cfr. Consiglio di Stato sez. VI n. 6340/2019, Tar Lazio Roma sez. I nn. 5736/2020 e 5023/2020. Per completezza non può non riconoscersi che gli atti richiesti dal Consorzio erano da considerarsi veri e propri documenti amministrativi endoprocedimentali, in quanto: <<firmati e muniti di data e protocollo, dunque senz’altro accessibili>>, cfr. Tar Lazio n. 6357/2020.
[6] Art. 26 c.2 c.p.a: <<Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio>>.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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