MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se sia corretta l'interpretazione della normativa in materia di utilizzo dei proventi da concessioni edilizie. In particolare si chiede se sia corretto che il Comune abbia previsto l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni in parte reinvestendole sul titolo II ed in parte reinvestendole sul titolo I (parte corrente) per la sistemazione di aree verdi destinate a uso pubblico. L'ufficio tecnico ha dichiarato che provvederà ad utilizzare le somme iscritte in parte corrente per sistemare e completare alcune zone "a verde" così da ampliare la disponibilità di spazi pubblici a garanzia del necessario distanziamento sociale.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’utilizzo dei proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni è disciplinato dall’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale elenca in via esclusiva le tipologie di spese che possono essere finanziate da detti proventi.
La maggior parte delle spese ivi elencate sono riconducibili a spese in conto capitale, mentre sono di natura corrente le spese, previste dalla norma sopra richiamata, relative alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla progettazione di opere pubbliche iscritte al titolo primo della spesa; pertanto le spese finanziate dai proventi in questione possono trovare allocazione in bilancio sia nel titolo 1 (spese correnti) che nel titolo 2 (spese in conto capitale).
Per la individuazione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, occorre fare riferimento all'articolo 4 della legge n. 847/1964, come integrato dall'articolo 44 della legge n. 865/1971 e dall'articolo 6 del d.l. n. 133/2014, che elenca come segue le opere di urbanizzazione:
- Opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici;
- Opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.
24 giugno 2020 Ennio Braccioni
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: