Sentenza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che non contempla, tra i ricorrenti, i figli minori di un ricorrente
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Riguardo le convivenze di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016, si chiede se possa essere riconosciuta in Italia la convivenza di fatto istituita in Colombia secondo la legge colombiana.
Due sono gli aspetti che vanno chiariti.
La cosa più semplice è che il cittadino colombiano e l’altro/a convivente chiedano all’ufficiale d’anagrafe del luogo dove abitano di registrare la loro convivenza.
L’anagrafe gli farà firmare una dichiarazione simile a quella del cambio indirizzo e entro 48 ore i due diventano “conviventi di fatto”. Non serve traduzione, legalizzazione e quant’altro rispetto all’atto colombiano.
In realtà però questi signori in Colombia potrebbero avere fatto un “contratto di convivenza” che è un negozio giuridico (contratto) che ha effetti civilistici ed è rimesso, in Italia, alla stipula di un notaio o di un avvocato. L’ufficiale d’anagrafe riceve solo una copia di quel contratto e lo annota sulla scheda anagrafica.
Perché quel contratto abbia efficacia in Italia, non essendo sottoposto a trascrizione nei registri dello stato civile (non esiste il registro dei contratti di convivenza), risulta necessario consultarsi con un notaio e vedere con lui se non sia il caso di stipulare un atto che possa avere efficacia anche in Italia … Ma qui l’anagrafe non c’entra nulla.
31 agosto 2017 Agostino Pasquini
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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