Risposta al quesito del dott. Pietro Rizzo
QuesitiCittadina Moldava in anagrafe iscritta con cognome del marito “A”. Conferita cittadinanza italiana con cognome da nata “B”. Nell'atto di nascita risulta cognome “B”; la Prefettura allega anche atto di matrimonio dove risulta acquisire il cognome del marito “A”. Rifiuta la trascrizione e chiede e ottiene dalla Prefettura un nuovo decreto corretto con cognome “A” (ai sensi della circolare 462 del 18/01/2019); Domanda: come si trascrive il suo atto di nascita; trascrivo “B” e faccio rettifica art 98??
Il cognome, che rientra tra i diritti della personalità, è regolato dalla legge dello Stato a cui appartiene il soggetto, ai sensi dell’art. 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - che espressamente prevede che:
Di conseguenza, se la legge straniera prevede che la sposa, cittadina di un Paese straniero, al momento del matrimonio celebrato in quel Paese possa scegliere di aggiungere (o sostituire) al proprio il cognome del marito, nell’atto di matrimonio trascritto in Italia verrà indicata tale opzione e la moglie, anche in Italia e fino a quando resterà cittadina straniera, porterà il cognome di origine seguito da quello dello sposo (o solo quest’ultimo). Secondo quanto previsto dal Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile - Edizione 2012 - trascritto l’atto di matrimonio con le generalità da nubile, qualora risulti il cambiamento di cognome nell’atto, l’Ufficiale di Stato Civile riconoscerà l’efficacia della variazione del cognome e la annoterà su di esso, adattando opportunamente la formula n. 187 del D.M. 5 aprile 2002. Qualsiasi ulteriore atto relativo alla straniera coniugata dovrà essere redatto con il nuovo cognome che, sicuramente, risulterà anche nel passaporto rilasciato alla medesima dalle proprie autorità. L’articolo 94 (Annotazioni ed altre formalità) del D.P.R 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” stabilisce che 1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. 2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.
Ed è questa l’ipotesi in cui si verte considerato che il decreto del Presidente della Repubblica del 24/10/2019 di concessione della cittadinanza italiana alla signora “B” contiene in calce l’annotazione che l’esatto cognome è “A” e non “B” come riportato nella parte dispositiva dell’atto. inoltre, nella nota n. …… del … …… scorso della Prefettura di …………. viene disposto espressamente che si dovrà effettuare l’allineamento delle nuove generalità anche sulla base soltanto dell’atto di matrimonio che è in possesso del Comune. Da tale atto, secondo quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 462 del 18/1/2019 “Generalità da attribuire ai cittadini stranieri nell’ambito dei procedimenti di conferimento della cittadinanza italiana” deve risultare, pur in assenza di annotazioni a margine sul’atto di nascita, che i dati anagrafici riportati nell’atto di matrimonio corrispondono a quelli contenuti nell’atto di nascita, cioè che si tratti del medesimo soggetto che, nel tempo, risulta aver cambiato le generalità nei casi consentiti dalla normativa nazionale. Non si condivide la possibilità avanzata dal richiedente di ricorrere all’art. 98 dell’Ordinamento dello Stato Civile, approvato con il D.P.R. 3/11/2000 n° 396, considerato che lo stesso disciplina la correzione da parte dell’Ufficiale dello Stato civile degli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione, dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati, considerato che nel caso in esame non mi risulta che si sia verificato alcun errore materiale di scrittura.
29 giugno 2020
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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