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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
L’incremento delle indennità dei sindaci disposta dalla legge fiscale non si estende a vicesindaco e assessori
Servizi Comunali Amministratori locali SindacoApprofondimento di Vincenzo Giannotti
L’incremento delle indennità dei sindaci disposta dalla legge fiscale non si estende a vicesindaco e assessori.
Vincenzo Giannotti
La Corte dei conti per il Molise (deliberazione n. 42/2020 nel file allegato) ha risposto alla domanda di un Sindaco intenzionato a conoscere se esista o meno un rapporto tra l’incremento delle indennità corrisposta al primo cittadino e quella dovuta al vice Sindaco. La questione , infatti, nasce dalle recenti disposizioni inserite nella legge fiscale 2020 (legge 19 dicembre 2019, n. 157) che hanno previsto, all’art.82, comma 8-bis, un incremento della indennità dei sindaci dei comuni di piccole dimensioni precisando che “la misura dell'indennità di funzione … spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. Si ricorda a tal fine come, nella Conferenza Stato – città del 23 giugno 2020 sia stato approvato l’accordo sulla ripartizione delle risorse a carico dello Stato (fino a 10 milioni di euro) quale concorso economico destinato alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione previsto. Il dubbio, infatti, discende dal possibile raccordo con le disposizioni previste dal Testo unico degli enti locali. Infatti, l’art. 82, comma 8, lett. c) ha previsto che le indennità da corrispondere al vicesindaco e agli assessori vadano determinate “in rapporto alla misura” dell’indennità stabilita per il sindaco. In particolare, l’art. 4 del D.M. n. 119/2000 prevede che, per il comune con la grandezza demografica fino a mille abitanti, al vicesindaco e agli assessori compete un’indennità mensile di funzione rispettivamente pari al 15% e al 10% di quella prevista per il sindaco.
Le indicazioni del Collegio contabile
I giudici contabili molisani, hanno avuto modo di precisare, in via preliminare, come le medesime disposizioni della legge fiscale abbiano previsto che “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. Proprio a fronte del concorso dello Stato, alla maggiore spesa sostenuta dai Comuni di piccole dimensioni, si impone una specifica statuizione dell’ente interessato che determini l’indennità di funzione, nonché “una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto” (vedi Sezione Lombardia deliberazione n.67/2020).
Una volta deciso l’incremento dell’indennità del Sindaco, interessando la questione i soli comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, detta maggiorazione non potrà rilevare anche per il calcolo dell’indennità degli altri amministratori comunali.
D’altra parte, secondo il Collegio contabile molisano, è la stessa formulazione del citato comma 8 bis che non prevede una generale estensione dell’incremento dell’indennità del Sindaco, avendo espressamente lasciato fermo l’impianto del comma 8, per cui la misura delle indennità degli amministratori è determinata dal richiamato d.m. n. 119/2000.
Il Collegio contabile ha rilevato, condividendo le indicazioni del legislatore sul concorso economico a carico dello Stato, come le motivazioni dell’intervento economico sul punto non può che essere ricercato nello stimolo all’accesso alle cariche pubbliche nelle realtà minori col contenimento della spesa istituzionale.
In conclusione, il principio di diritto della norma in questione non può che essere circoscritto all’indennità del sindaco, con la conseguente esclusione di un possibile automatico incremento delle indennità degli altri amministratori dal momento in cui l’ente di dovesse determinare nel riconoscere una maggiore indennità al Sindaco, di cui una parte a carico del bilancio dello Stato.
28 giugno 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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