Conservazione a residui di trasferimenti correnti e contributi agli investimenti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiIn riferimento alla cifra erogata (acconto del 30%) sulla base dell'art 106 del DL 34/2020 vorrei sapere se tale importo può essere utilizzato per coprire spese non necessariamente legate all'emergenza Covid (es pagamento utenze - spese per la formazione degli uffici....) indipendentemente dal fatto che le entrate possano subire riduzioni oppure posso inserire l'entrata in bilancio solo simultaneamente ad una variazione di bilancio conseguente ad una riduzione di gettito? Nello specifico: se avevo previsto 100 in entrata e il fondo mi eroga 10 io posso caricare in bilancio entrate per 110 o devo avere cmq 100 ?(100 originari -10 di mancate entrate +10 del fondo) questa cifra sarà poi soggetta a verifica delle effettive minori entrate con eventuale ristorno dell'importo qualora l'ammanco non si fosse verificato?
L'attuale formulazione dell'articolo 106 non consente di fornire risposte certe e precise alle domande come sopra avanzate: non a caso l'ANCI, in occasione della audizione tenutasi in parlamento lo scorso 27 maggio, ha espresso le sue perplessità in ordine al testo della norma suddetta proponendo una serie di correttivi alla stessa, da apportarsi in sede di conversione del decreto legge n. 34/2020.
Tanto premesso, si evidenzia che la norma suddetta al momento prevede che:
- il fondo istituito con il suddetto articolo 106 (e del quale è già stato erogato un acconto del 30%) ha la natura di concorso statale per assicurare ai comuni le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali (e non di tutta la spesa che complessivamente gli enti locali sostengono);
- i criteri di riparto del fondo (che dovranno essere definiti entro il prossimo 10 luglio) saranno ancorati agli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese;
- entro il 30 giugno 2021 sarà effettuata da parte degli organi centrali una verifica a consuntivo in ordine alla perdita di gettito verificatasi nel 2020, con conseguenti conguagli dei relativi rapporti finanziari.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene prematuro disporre al momento una qualsiasi variazione di bilancio, non risultando attualmente definiti con sufficiente certezza gli elementi a tal fine necessari; si ricorda che anche in mancanza di una variazione di bilancio è comunque possibile introitare e contabilizzare in entrata la quota assegnata (e ciò anche con eventuale sfondamento delle previsioni di competenza e di cassa, in quanto per la parte entrata il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo cioè limite agli accertamenti e agli incassi, solamente per le partite concernenti le accensioni di prestiti: art. 164, comma 2, del TUEL); una più precisa valutazione - anche ai fini delle conseguenti variazioni di bilancio - potrà essere effettuata nel prossimo mese di luglio, in occasione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio (salvo proroghe già ipotizzate al riguardo) allorché saranno noti, non tanto gli importi, ma almeno i criteri di riparto del fondo.
Qualora si intenda comunque disporre fin da ora una variazione di bilancio connessa alla assegnazione del suddetto fondo, regole di prudenza contabile suggeriscono di compensare tale maggiore entrata con le minori entrate conseguenti alla emergenza sanitaria da Covid-19, escludendo la previsione di nuove o maggiori spese.
Quanto sopra fatto salve eventuali modificazioni - che si ritengono abbastanza probabili - della norma in argomento.
27 giugno 2020 Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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