Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Fondo risorse decentrate
Servizi Comunali Spesa personaleApprofondimento di Luigi Oliveri
Fondo risorse decentrate
Luigi Oliveri
Ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate secondo le nuove regole derivanti dal dm 17.3.2020 non vi deve essere dubbio alcuno che detto fondo comprenda anche il personale a tempo determinato.
I contratti collettivi nazionali di lavoro da sempre, infatti, almeno per il personale delle categorie (non così quelli per la dirigenza) estendono la propria disciplina anche ai titolari di contratti a termine.
Pertanto, è da considerare un errore, anche piuttosto grave, quello commesso dagli enti che non abbiano fin qui considerato il personale a tempo determinato nel fondo. Un errore da correggere al più presto.
Che all’aumentare del numero dei dipendenti aumentino i valori assoluti delle componenti del trattamento economico accessorio, lo stabilisce l’articolo 33, commi 1 e 2, del d.l. 34/2019. Finalmente anche la dottrina sta iniziando a rendersene conto.
Purtroppo, i meccanismi di questo incremento non sono stati esposti, perché sia nel citato decreto legge, sia nei decreti ministeriali attuativi sin qui adottati, non è stata data alcuna indicazione per una modalità univoca e condivisa di determinazione del valore medio pro-capite spettante ad ogni lavoratore.
Quel che ancora a molta parte della dottrina non appare chiaro è l’entità degli incrementi del fondo, connessi al crescere del personale. Il fondo cresce (e se il personale diminuisce, decresce) esattamente di quel valore medio pro-capite di cui parla la norma. Tale valore, quindi, è una sorta di dote di carattere finanziario, spettante a qualsiasi lavoratore, il cui importo è dunque predeterminabile e del quale ciascun ente deve essere al corrente, allo scopo di definire la programmazione delle assunzioni, i cui costi debbono comprendere anche questa specifica spesa.
Non è corretta l’affermazione secondo la quale l’incremento del fondo connesso all’aumento della dotazione organica vada in deroga al tetto del salario accessorio del 2016.
Non è evidentemente ancora chiaro quanto indicato nelle ultime parti dei commi 1 e 2 dell’articolo 33 del d.l. 34/2019: il tetto del salario accessorio del 2016 non è più il parametro su cui calcolare la spesa complessiva del trattamento economico accessorio. Al suo posto, invece, è l’adeguamento di tale tetto, operato nel 2018 (prendendo quindi in considerazione gli effetti di incremento complessivo dei valori della contrattazione decentrata): è su tale voce adeguata al 2018 che vanno effettuate le operazioni per determinare i valori medi pro-capite dei dipendenti alla data del 31.12.2018.
Stando così le cose, in presenza di un incremento aumento stabile del numero di dipendenti - possibile per gli enti virtuosi appartenenti alla prima fascia dei DM attuativi - la fonte dell’incremento connesso del fondo della contrattazione decentrata non è più l’articolo 67, comma 5, lettera a), del Ccnl 21.5.2018, bensì proprio l’articolo 33, commi 1 e 2, loro ultimi periodi, del d.l. 34/2019.
Non persuade, quindi, l'opinione mossa da alcuni interpreti, secondo la quale laddove l’aumento dei dipendenti avesse un carattere contingente, si potrebbero utilizzare, a giustificazione dell’aumento del salario accessorio, sia l’articolo 67, comma 4, del Ccnl 21.5.2018, cioè l’incremento fino all’1,2% del monte salari 1997, sia il comma 5, lettera b), dello stesso articolo, cioè all’aumento legato al raggiungimento di specifici obiettivi.
Tale affermazione appare del tutto fuorviante. Queste, infatti, sono risorse della parte variabile del fondo, da destinare esclusivamente al finanziamento della produttività. L’aumento della dotazione organica discendente da un maggior numero di dipendenti a tempo determinato va finanziato, invece, proprio con la “dote” di cui si è parlato prima, cioè il valore medio pro-capite agganciato ad ogni dipendente, che deve comprendere al suo interno anche valori della parte variabile del fondo.
Mentre la “dote” connessa a personale assunto a tempo indeterminato si consolida nel complesso del trattamento accessorio, quella per il personale a tempo determinato va calcolata ovviamente per il rateo mensile dell’anno, e va cancellata integralmente dal fondo, una volta che il rapporto di lavoro cessi, per conseguimento del termine.
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