Dipendenti consorzio assunti con mobilità obbligatoria, e quattordicesima ricompresa nell’assegno ad personam
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiNel dicembre 2019 il nostro Ente ha effettuato un'assunzione di personale a tempo indeterminato a seguito di indizione di concorso pubblico. A maggio 2020 il personale assunto, vincitore del concorso ha rassegnato le dimissioni. Per una nuova assunzione utilizzando la graduatoria del concorso è necessario ripetere la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001?
Nel precedente ordinamento si poteva procedere senza ulteriori valutazioni in quanto si riteneva che la cessazione, se avvenuta ad esito negativo del periodo di prova o durante il periodo di prova, non producesse effetti sull'avvenuta assunzione, per cui la stessa si considerava non avvenuta.
Nel caso di specie il rapporto si è consolidato, per cui neppure nel previgente ordinamento poteva darsi luogo ad una nuova assunzione se non considerando la cessazione come rientrante nel regime di turn-over. Nell'attuale quadro normativo, invece, che ha modificato il criterio assuntivo, si deve ritenere che l’ente debba verificare le condizioni di assunzione dettate dal DM 17.3.2020, a prescindere o meno dal fatto per cui le dimissioni possano considerarsi cessazione, in quanto occorre riferirsi oggi al rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.
Conseguentemente l’assunzione deve rientrare nel nuovo piano dei fabbisogni di personale o in quello rimodulato secondo i nuovi calcoli delle facoltà assunzionali e deve essere preceduta dalla procedura di mobilità obbligatoria.
29 giugno 2020 Angelo M. Savazzi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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