Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Le indicazioni della Corte dei conti sul pagamento dei servizi educativi e scolastici

Servizi Comunali
di Di Filippo Amedeo
02 Luglio 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                    

Le indicazioni della Corte dei conti sul pagamento dei servizi educativi e scolastici

Amedeo Di Filippo

 

Due pareri, recanti la medesima data del 12 giugno (file allegati), arrivano a dare una mano ai Comuni intenti nella gestione dei servizi educativi e scolastici nel periodo di sospensione: la delibera n. 128 della sezione regionale di controllo per l’Abruzzo e la n. 103 della sezione per l’Umbria, dedicate rispettivamente al trasporto scolastico e ai servizi educativi.

Trasporto scolastico

La sezione Abruzzo risponde al quesito circa l’applicazione dell’art. 92 del D.L. n. 18/2020, relativo alle procedure di liquidazione delle spese previste in relazione ai corrispettivi da riconoscere ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, regionale e di trasporto scolastico. Il comma 4-bis vieta l’applicazione di decurtazioni, sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate.

Un Comune ha chiesto come comportarsi all’arrivo di fatture per prestazioni non rese, atteso che l'art. 184 del Tuel dispone che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e la rispondenza della prestazione ai requisiti pattuiti.

Nella risposta, i giudici contabili hanno facile gioco nel ricordare che, nel frattempo, l’art. 109 del D.L. n. 34/2020 ha espunto dal comma 4-bis il riferimento al trasporto scolastico, per cui è saltato il divieto di imporre decurtazioni dei corrispettivi per il servizio non svolto. Evidenziano, però, che lo stesso art. 109 ha autorizzato le pubbliche amministrazioni al pagamento dei gestori privati dei servizi educativi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma, previo accordo.

A loro detta, questa disposizione disciplina gli ulteriori profili inerenti ai servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche del Comune, individuando le modalità e i limiti per riconoscere dei corrispettivi ai gestori di tali servizi. Dunque non si pone in contrasto con l’art. 184 del Tuel, in quanto il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi potrà essere effettuato sulla base dei parametri previsti dallo stesso art. 109.

Servizi educativi

La sezione Umbria prende in esame un quesito relativo all’art. 48, comma 1, del D.L. n. 18/2020, in base al quale le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forma individuale a domicilio, a distanza o negli stessi luoghi ove i servizi si svolgono normalmente, tramite coprogettazioni con i gestori e utilizzando i fondi ordinari destinati a tale finalità.

L’ente provvede al pagamento delle prestazioni convertite in altra forma e di un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio.

Anche in questo caso, le disposizioni sono state significativamente modificate dallo stesso art. 109 del D.L. n. 34/2020, per cui le pubbliche amministrazioni sono ora autorizzate a pagare i gestori privati sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. In sostanza, afferma la sezione, rispetto al testo previgente viene meno il riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preventivo.

Pertanto, nella sola ipotesi in cui le prestazioni siano state convertite in altra modalità, la retribuzione è suddivisa nelle seguenti poste:

a) una quota per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi da parte del gestore;

b) un’ulteriore quota per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente disponibili e in regola con le disposizioni vigenti all’atto della ripresa delle normali attività;

c) una terza quota eventuale a copertura delle spese residue incomprimibili, ridotta dalle “entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti” già incassati, cui non corrisponda la prestazione di servizio e da “altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti”.

1 luglio 2020

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