Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Motivazione rinforzata nella scelta della PA di indire il concorso esterno rispetto alla stabilizzazione.
Servizi Comunali AssunzioneApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Motivazione rinforzata nella scelta della PA di indire il concorso esterno rispetto alla stabilizzazione.
Vincenzo Giannotti
Se da un alto l’ente locale è libero nello scegliere di stabilizzare o meno il proprio personale precario, in possesso dei titoli per il passaggio a tempo indeterminato, preferendo ricorrere al concorso pubblico, dall’altro lato è censurabile la condotta dell’ente qualora la scelta sia avvenuta in mancanza di una puntuale motivazione. Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza n.159/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (File allegato).
La vicenda
La Regione ha attivato le procedure di concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di diverse unità di personale amministrativo e contabile nelle categorie D e C da destinare ai servizi della Protezione Civile.
Avverso le determinazioni dell’Ente Locale Regionale, è stato presentato il ricorso da parte del personale precario che, dal 2003 ha prestato servizio presso la medesima protezione civile, vantando tutti i requisiti per essere stabilizzato, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, anche grazie alle continue proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato frutto proprio delle disposizioni legislative citate. La Regione, tuttavia, nella propria programmazione del personale, ha deciso di non stabilizzare quel personale preferendo ricorrere al concorso pubblico.
I ricorrenti, pertanto, si dolgono per avere la Regione, deciso di soddisfare il proprio bisogno occupazionale con una procedura concorsuale, invece che, attraverso la stabilizzazione dei ricorrenti che ricoprono da anni le medesime posizioni di quelle messe a concorso. I ricorrenti, di conseguenza, hanno evidenziando il difetto di motivazione in tale scelta dell’ente chiedendo l’annullamento delle procedure concorsuale attivate. D’altra parte, proprio a fronte delle proroghe dei contratti a tempo determinato, finalizzati alla stabilizzazione, la Regione non avrebbe potuto bandire nuovi concorso almeno di non rendere vane le proroghe disposte. Infine, i ricorrenti evidenziano come la regione non avrebbe potuto ricorrere al reclutamento esterno, mediante concorso pubblico, per mancata adozione e approvazione del piano triennale delle azioni positive, da cui conseguirebbe il divieto di assunzione di nuovo personale ai sensi dell’articolo 6, comma 6 del d.lgs. n. 165/01.
Secondo la difesa dell’Amministrazione, la scelta di non ricorrere alla stabilizzazione era dovuta al fatto che i rapporti di natura autonoma, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, a suo tempo attivati erano tutti stati finanziati con fondi dedicati (nazionali e/o europei). Pertanto, una volta conclusi i progetti, i fondi da cui gli stessi erano stati finanziati hanno esaurito la loro finalità, in uno con la funzione di assistenza tecnica cui le risorse stesse si riferivano. Inoltre, la scelta del concorso pubblico era avvenuta sulla base della minore consistenza dei posti necessari, tanto che si sarebbe resa necessaria, in ogni caso, l’indizione di una procedura concorsuale pubblica, al fine di evitare ogni possibile eventuale accusa di arbitrarietà da parte dell’Amministrazione nella scelta dei potenziali soggetti stabilizzabili. D’altra parte, la procedura riservata rappresenta una eccezione alla regola del concorso pubblico che deve essere giustificata, quindi, da straordinarie e improcrastinabili ragioni non rinvenibili nel caso di specie. Infine, è stato evidenziato come la scelta del concorso pubblico non avrebbe impedito al personale precario di partecipare, con il vantaggio stabilito proprio dai requisiti richiesti dal concorso pubblico del servizio minimo di protezione civile in misura pari a 36 mesi.
In merito alla mancata approvazione del piano delle azioni positive, l’ente ha rilevato come le disposizioni legislative si riferissero al divieto di assunzione in senso stretto e non avrebbe alcuna attinenza, né con il divieto di adottare il piano dei fabbisogni (cui, peraltro, l'Amministrazione è obbligata ex lege), né con il divieto di bandire le relative procedure concorsuali.
Le indicazioni del Collegio amministrativo
Premettono, i giudici amministrativi di primo grado, come l’art.20 del d.lgs. 75/2017 pur non fornendo, ai diretti interessati, un diritto soggettivo alle assunzioni, nondimeno i ricorrenti restano titolari di una situazione giuridica qualificata e differenziata. Ora, la scelta di bandire una procedura concorsuale, al pari di qualsiasi altra scelta espressiva di potere amministrativo, dovrà essere frutto di un’adeguata istruttoria che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti. Sul punto vale rimarcare la funzione del piano triennale dei fabbisogni che rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione predetermina le linee di azione che intende seguire, in merito al reclutamento di unità di personale. Il citato piano triennale del fabbisogno del personale, rappresenta essendo un atto di organizzazione amministrativa resta sindacabile dal giudice amministrativo per difetto di motivazione.
Le motivazioni contenute nel richiamo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa finanziati da specifici fondi non rappresenta una motivazione valida, non potendo le giustificazioni rese essere ritenute ostative alla normativa sulle stabilizzazione della legge Madia. Né a miglior sorte giungono le motivazioni sul numero di posti messi a concorso inferiori rispetto al personale stabilizzando. Se ciò fosse vero, allora nessuna amministrazione potrebbe procedere a stabilizzare il proprio personale, se il numero di posti disponibili dovessero essere inferiori al personale da stabilizzare, rendendo la stessa disposizione legislativa inutile. Non coglie ancora nel segno la motivazione dell’ente circa l’inefficacia della procedura riservata, che rappresenta un’eccezione alla regola, rispetto a quella del concorso pubblico e che dunque la stabilizzazione deve essere giustificata da straordinarie e improcrastinabili ragioni. L’ente ha, infatti, dimenticato che tale ragioni sono state correttamente indicate nella stessa legge Madia superando per tale verso le doglianze dell’ente.
Il Collegio contabile ha, invece, respinto il motivo del ricorso per la mancata adozione del piano delle c.d. azioni positive. Infatti, l’articolo 6 comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce espressamente alle assunzioni e non alla programmazione, all’indizione o all’espletamento di procedure concorsuali, tenuto conto, che medio tempore è stato adottato il nuovo piano delle azioni triennali positive.
L’accoglimento dei motivi sopra esposti, porta all’annullamento di tutti gli atti che hanno disposto l’assunzione dall’esterno.
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