Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIl 1 agosto si procederà ad una stabilizzazione. Si chiede se le ferie e le ore in eccedenza si possono usufruire dopo la variazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Gli orientamenti ARAN sono nel senso che all’atto della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l’estinzione del rapporto di lavoro, come noto, vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative, ecc.) e, pertanto, nel caso in cui con il medesimo dipendente, già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, venga successivamente stipulato un diverso contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non può fruire nell’ambito di questo delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine.
Conseguentemente, il dipendente dovrebbe godere di eventuali ferie residue maturate entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato. Analogamente per le ore in eccedenza.
Il subentro di un nuovo contratto di lavoro pubblico a tempo indeterminato determina la novazione del rapporto di lavoro, per cui il lavoratore deve essere considerato, a tutti gli effetti come “neo assunto”.
1 luglio 2020 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: