Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Nessun impegno e liquidazione delle risorse decentrate in assenza della sottoscrizione del contratto

Servizi Comunali Contrattazione decentrata Trattamento economico
di Giannotti Vincenzo
04 Luglio 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                        

Nessun impegno e liquidazione delle risorse decentrate in assenza della sottoscrizione del contratto.

Vincenzo Giannotti

Secondo il Collegio contabile per le Marche (deliberazione n.55/2020, nel file allegato) l’ente non avrebbe potuto impegnare le risorse e successivamente pagare i dipendenti prima della sottoscrizione del contratto. Il rilievo dei giudici contabili, infatti, riguarda l’erogazione di alcuni istituti variabili tra i quali, le indennità di comparto, indennità dei profili professionali, posizioni organizzative, indennità di turno, disagio, reperibilità e maneggio valori, avvenute in assenza della previa sottoscrizione del contratto decentrato.

Erogazione delle risorse decentrate

A fronte di alcune criticità relative alla contrattazione integrativa, il Collegio contabile marchigiano, ha chiesto al Comune di fornire copia degli atti assunti (determinazioni, impegni e deliberazioni) al fine della costituzione, sottoscrizione e distribuzione del fondo del salario accessorio, nonché la certificazione resa dall’Organo di revisione e altri elementi conoscitivi a tal fine rilevanti.

L’ente locale, dopo aver riscontrato le richieste istruttorie, ha precisato come gli importi impegnati e liquidati hanno riguardato istituti contrattuali di natura fondamentale o fissa e continuativa per i quali l’impegno di spesa interviene automaticamente all’inizio dell’esercizio, mentre altra parte delle risorse impegnate riguardano le indennità di turno, reperibilità, disagio orario di lavoro regolarmente impegnate ed imputate nell’esercizio in cui è stata disposta la liquidazione.

Le indicazioni del Collegio contabile

In via preliminare i giudici contabili hanno rilevato come, i principi contabili armonizzati hanno stigmatizzato l'esigenza di stipulare il contratto decentrato entro l'inizio dell'anno al fine di creare il titolo giuridico legittimante l'erogazione di trattamenti fissi e continuativi quali le indennità di comparto, indennità dei profili professionali, posizioni organizzative, indennità di turno, disagio, reperibilità, maneggio valori (tra le tante deliberazione Sezione Controllo Calabria n. 167/2018). In altri termini, gli enti locali devono prevedere le risorse finanziarie necessarie, nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale, procedendo tempestivamente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo decentrato, il quale potrà essere erogato solo a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Tre sono, infatti, le fasi obbligatorie e sequenziali previste per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti. La prima riguarda l’individuazione in bilancio delle risorse finanziarie necessarie al pagamento del salario accessorio. La seconda concerne l’adozione dell’atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, quantificandole), atto che è di competenza del dirigente e deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell’Organo di revisione. L’ultima fase riguarda la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.

Precisata la scansione temporale, il Collegio contabile è passato all’analisi dei principi contabili, di cui al punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, dove è stato precisato che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate.

In altri termini, l’impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa. Infatti, “… se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante” (tra le tante deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019).

Conclusioni

 Partendo dalle sopra indicate coordinate contabili, l’assunzione degli impegni in periodo antecedente alla sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione, induce a ritenere non condivisibile la procedura seguita dall’Ente, richiamando quest’ultimo ad uno scrupoloso rispetto della normativa in materia, attivando per il futuro tutte le procedure necessarie per il rispetto della tempistica menzionata.

2 luglio 2020

 

Indietro

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×