Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Libero l’utilizzo dei proventi da codice della strada sia per spese correnti che in conto capitale.
Servizi Comunali SanzioniApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Libero l’utilizzo dei proventi da codice della strada sia per spese correnti che in conto capitale.
Vincenzo Giannotti
Una accezione alla regola del principio contabile generale di unità del bilancio, così come codificata dall’allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguarda la possibilità di destinare i proventi da sanzioni per violazione del codice della strada. Secondo la corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.85/2020 nel file allegato), infatti, fermo restando il vincolo di destinazione dei proventi acquisiti dall’ente locale, nulla vieta che questi possano essere destinati al finanziamento di spese in conto capitale (titolo II – spese per investimenti), purché l’investimento sia inserito in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
I dubbi del Sindaco
Un Sindaco ha posto due quesiti all’attenzione della magistratura contabile.
Il primo riguarda, la corretta interpretazione del comma 4, dell’art.208 del codice della strada, secondo cui “Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata … b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12”. In particolare si chiede se il dato letterale della norma escluda la possibilità di finanziare le spese correnti, relative alle attività di verifica e taratura delle strumentazioni (autovelox, etilometro, radio, telelaser, ecc), ivi incluse anche le spese per l’accesso alle banche dati per la visura degli intestatari dei veicoli.
Il secondo quesito riguarda l’interpretazione del successivo comma 5-bis, a mente del quale “La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”. In questo caso, all’opposto del primo quesito, è stato chiesto se fosse legittimo finanziare spese in conto investimento attraverso l’acquisto di nuove telecamere o attrezzature imputabili a spese di investimento, al fine di potenziare l’attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
La risposta del Collegio contabile
Entrambi i quesiti hanno ricevuto risposta positiva da parte dei giudici contabili lombardi, vertendo entrambi sulla corretta interpretazione di disposizioni di legge che costituiscono specifica eccezione alla regola espressa dal principio contabile generale di unità del bilancio degli enti territoriali, così come codificato dall’allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Le disposizioni legislative sui vincoli di destinazione dei proventi acquisiti dagli enti locali per le infrazioni al codice della strada (art.208 e art.142 del cds) sono chiare nel dettare la finalità senza, tuttavia, vincolare l’acquisizione della entrata corrente con spese correnti o con spese per investimento, lasciando alla piena discrezionalità dell’ente locale le varie possibili destinazioni, purché coerenti con la ratio della normativa.
Così alla prima domanda la risposta non potrà che essere positiva, in quanto il dato testuale della norma parla di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni precisando la cui finalità è perseguibile anche (e quindi non solo) mediante gli acquisti di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, lasciando piena libertà all’ente locale per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ed ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo. Pertanto, secondo il Collegio contabile il rispetto del vincolo di destinazione delle entrate non rileva se esse siano sostenute per spese correnti o per spese in conto capitale, purché le stesse siano inserite in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e che a tale specifica finalità sia rivolto. In altri termini, spetta all’ente locale, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale previsti dall’art. 208, comma 4, lettera b).
In modo identico è anche la risposta al secondo quesito, dove sulla questione ha dato risposta anche altra magistratura contabile, intervenendo sui alcuni chiarimenti in merito alla destinazione dei proventi, in questi caso relativi alle disposizioni speciali previste per sanzioni alla violazione dei limiti di velocità (art.142 del cds), conclusioni queste estensibili anche ai proventi di cui all’art.208 (vedi Sezione Emilia Romagna deliberazione n.3/2019). In particolare, è stato rilevato che sia possibile, per l’ente locale, finanziare con i suddetti proventi la realizzazione e la manutenzione di impianti di videosorveglianza destinati anche al controllo e alla sicurezza stradale.
Conclusioni
In definitiva, per il Collegio contabile lombardo, ciò che rileva, affinché sia rispettato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è l’inquadramento dell’acquisto in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dove quest’ultima costituisce il cardine su cui si impernia la disciplina vincolistica oggetto delle richieste di parere.
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