Approfondimento di Gaetano Soriano

L’accertamento esecutivo velocizza la riscossione delle entrate locali dal 1° Gennaio 2020

Servizi Comunali Avvisi accertamento
di Soriano Gaetano
07 Luglio 2020

Approfondimento di Gaetano Soriano                                                                                          

L’accertamento esecutivo velocizza la riscossione delle entrate locali dal 1° Gennaio 2020.

L’istituto consente la possibilità di notificare un unico atto avente la doppia valenza di avviso di accertamento e titolo esecutivo.

Gaetano Soriano[i]

Per rendere più efficace l’attività di riscossione degli enti locali la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. finanziaria 2020) ha apportato una serie di novità non solo di carattere sostanziale ma anche e soprattutto  di carattere strettamente procedurale.

In particolare, il comma 792 dell’art. 1 della finanziaria 2020, ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 dagli enti impositori locali devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (60 giorni), acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.

Oltre alla possibilità di emettere un unico atto avente la doppia valenza, avviso di accertamento e titolo esecutivo, la legge di bilancio n.160/2019, introduce in materia di fiscalità locale altre novità:

a) obbligo di incasso diretto riconducibile a tutte le fasi della procedura di riscossione coattiva avente ad oggetto le entrate dell’ente locale;

b) i nuovi requisiti di nomina previsti per il funzionario responsabile della riscossione (determina presente nella sezione modulistica);

c) la nuova disciplina sulla dilazione di pagamento;

d) le condizioni tassative previste per i soggetti iscritti all’albo dei riscossori di cui all’art.53 del D.lgs.n°546/1992.

Tipologie di entrate. L’accertamento esecutivo riguarda non solo le entrate tributarie (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera), ma anche quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico).

Tuttavia, in assenza di interventi diretti sul “Nuovo codice della strada” (D. lgs 285/1992), in particolare sull’articolo 206 che disciplina la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, la novità non coinvolge le contravvenzioni stradali, che pur si considerano entrate patrimoniali.

Contenuti essenziali dell’atto. Gli avvisi di accertamento tributario e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti locali e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono includere, tra l’altro, l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di riscossione), all’obbligo di pagamento degli importi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie (articolo 19, Dlgs 472/1997) ossia in tema di resistenza a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (articolo 32, Dlgs 150/2011).

Inoltre, devono contenere l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive (pignoramento) e cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati) oltre all’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Tempistica. A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine per ricorrere, il carico può essere affidato al riscossore.

Il riscossore ricevuta in carico la pretesa allo scadere dei termini di legge su menzionati, dovrebbe comunque attendere ulteriori 30 giorni prima di procedere. Infatti sono previsti degli oneri informativi che posso anche assumere natura di vero e proprio obbligo, condizionante la legittimità della procedura.

In deroga all’art. 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prescrive che prima di promuovere le operazioni di riscossione coattiva, occorre inviare per posta ordinaria il dettaglio degli importi dovuti con la relativa causale e attendere sessanta giorni. Per il recupero delle somme fino a 10.000 euro, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, ex art. 1 co. 792 della finanziaria 2020, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Rateazione. Il co. 796, della legge su menzionata, dispone che: “In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

 a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

 b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

 c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

 d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

 e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

 f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Il comma successivo, co. 797, prevede la possibilità per l’ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di regolamentare ulteriormente le condizioni e le modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'Ente. Se, dopo espresso sollecito, si verifica la situazione di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo ancora dovuto è riscuotibile solamente in unica soluzione.

6 luglio 2020

 

[i] A cura del Dott. Gaetano SORIANO

Responsabile Funzionario del Tributo e

Funzionario Responsabile della Riscossione

 

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