massima
In tema di responsabilità da cose in custodia, il Comune non è tenuto a pagare i danni al motociclista caduto sulla macchia d’olio proveniente dal cassonetto dei rifiuti. La selezione dei rischi addossabili all'ente locale, infatti, va compiuta attraverso un’applicazione elastica della nozione di caso fortuito. Pertanto se la situazione di pericolo è insorta in un tempo tale da non consentire al Comune di averne conoscenza e di intervenire per rimuoverla, cade qualsiasi ipotesi di responsabilità.
ARTICOLO
Il Comune non risarcisce il centauro caduto sulla macchia d’olio che viene dal cassonetto dei rifiuti
La selezione dei rischi addossabili all’ente locale va compiuta tramite un’applicazione elastica della nozione di caso fortuito
Il Comune non paga i danni al motociclista caduto sulla macchia d’olio proveniente dal cassonetto dei rifiuti. La selezione dei rischi addossabili all’ente locale, infatti, va compiuta attraverso un’applicazione elastica della nozione di caso fortuito. Pertanto se la situazione di pericolo è insorta in un tempo tale da non consentire al Comune di averne conoscenza e di intervenire per rimuoverla, cade qualsiasi ipotesi di responsabilità. Lo ha affermato il tribunale di Campobasso con la sentenza 502/17 che ha accolto il ricorso del Comune nei confronti del proprietario di un ciclomotore.
Il giudice di pace aveva condannato l’ente locale al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno cagionato al motoveicolo del ricorrente in conseguenza della caduta del figlio il quale, mentre viaggiava a bordo del ciclomotore di proprietà del padre, perdeva il controllo a causa di una macchia d’olio sull’asfalto, proveniente da un cassonetto dei rifiuti posizionato lungo la strada. Il Comune ha quindi presentato appello esponendo che il sinistro si era verificato a causa della presenza sul manto stradale di una macchia di olio proveniente da due cassonetti dei rifiuti presenti sul luogo e, quindi, non per un difetto strutturale della strada ma per una situazione provocata da terzi e che il ricorrente non aveva provato che tra l’insorgere della situazione di pericolo ed il sinistro fosse decorso un tempo tale da consentire l’intervento dell’ente locale.
Il tribunale, nel risolvere la questione respingendo la domanda del motociclista, ha affermato che il custode del bene demaniale destinato all’uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli utilizzatori del bene. La responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 Cc, presenta, pertanto, un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all’ente gestore. Le peculiarità della responsabilità del custode di beni demaniali, ha spiegato il tribunale, vanno, in particolare, individuate nella natura e nella tipologia delle cause che hanno provocato il danno, secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori (quali, in materia di strade, l’usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza.
In questa seconda ipotesi, la selezione dei rischi addossabili al Comune va compiuta tramite «una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito», sicché l’emergere dell’agente dannoso può considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l’ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. Con riguardo ai beni demaniali, quindi, va qualificato come fortuito il fattore di pericolo, creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
Nel caso di specie, ha concluso il tribunale, è emerso che la caduta del ciclomotore è stata cagionata non da un difetto strutturale della strada ma dalla presenza sull’asfalto di olio proveniente da un cassonetto dei rifiuti, che la situazione di pericolo si era creata non molto tempo prima del sinistro e che il Comune non ne avesse avuto conoscenza. Infatti, poiché l’incidente si è verificato al mattino dopo lo svuotamento dei cassonetti, se la macchia d’olio fosse stata già presente sul manto stradale gli operatori della società incaricata della raccolta lo avrebbero sicuramente segnalato al Comune.
Debora Alberici 21 novembre 2017
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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