Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede quando possono essere utilizzate le somme affluite nel FPV. E' sufficiente che venga adottata la delibera di giunta di riaccertamento dei residui o bisogna approvare anche il consuntivo o addirittura anche il bilancio se successivo?
L'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011, nel disciplinare le modalità di effettuazione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, espressamente prevede che con la deliberazione della giunta concernente il riaccertamento ordinario vengano disposte nel bilancio dell'esercizio in corso le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, e che le operazioni di riaccertamento - ivi comprese le conseguenti variazioni - vengano effettuate anche nel corso dell’esercizio provvisorio (o della gestione provvisoria).
A seguito di tali variazioni gli stanziamenti di spesa finanziati dal fondo pluriennale vincolato sono definitivamente previsti nel bilancio in corso di gestione, sia esso provvisorio ovvero definitivo, e quindi immediatamente utilizzabili, senza necessità di attendere la approvazione né del rendiconto né, qualora il riaccertamento sia stato effettuato nel corso dell'esercizio provvisorio, del successivo bilancio di previsione (nel quale peraltro saranno ricomprese le previsioni di entrata e di spesa come sopra introdotte in conseguenza delle operazioni di riaccertamento).
8 luglio 2020 Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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