La decisione della Consulta sul divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale
Corte Costituzionale – Sentenza 15 maggio 2025 n. 64 e comunicato stampa
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiHo notato che tutti i regolamenti di organizzazione della Giunta esaminati prevedono, per le sedute in videoconferenza, la presenza in sede del Sindaco o suo sostituto e del Segretario: si chiede di sapere se invece si può prevedere che tutti i componenti, compreso il segretario, possano partecipare in remoto anche a prescindere dall’emergenza epidemiologica di Covid_19 o di qualunque altra necessità.
L’art. 73 del DL 18/2020, quale prima fonte legislativa di riferimento in materia, salvo che gli enti non abbiano già regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, richiede le seguenti condizioni :
Pertanto, la presenza in sede del Sindaco e/o del Segretario o altra modalità è rimessa all’autonomia organizzativa ed alle esigenze tecniche di ogni ente, fermi restando i suddetti criteri e principi.
Invero, già prima della previsione di cui all’art. 73 del DL 18/2020 si discuteva della possibilità legale di disciplinare mediante norma regolamentare comunale le riunioni di giunta anche a distanza in modalità audio-video conferenza. Detta possibilità veniva ammessa e in taluni casi anche disciplinata dagli enti in linea con il processo tecnologico in atto e con le direttive più recenti in materia elettronica e digitale.
In questo senso, al fine di consentire alla Giunta comunale di approvare con tempestività ed appropriatezza i provvedimenti utili e necessari, in caso di concomitanti impegni istituzionali del Sindaco e degli Assessori ovvero per ragioni legate ad eventi improcrastinabili che non consentono la contemporanea presenza fisica della maggioranza dei componenti della Giunta comunale nella sede istituzionale dell’Ente ovvero per ragioni di necessità ed urgenza dovute a ragioni sanitarie, ambientali e comunque a cause di forza maggiore ovvero per realizzare economie di spesa legate alla partecipazione alla giunta dei componenti, si ritiene ammissibile lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale nelle forme più innovative e tecniche a distanza come l’audioconferenza, la videoconferenza, la teleconferenza o altra modalità che la tecnologia consenta il raggiungimento dei suddetti fini. In ogni caso, condizione necessaria e indispensabile che dovrà essere assicurato il collegamento audio – video al fine di consentire al Segretario comunale di verificare l’identità dei componenti della Giunta che non fisicamente presenti intervengono in videoconferenza o teleconferenza e a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Di queste modalità di seduta sarà dato conto nel verbale redatto dal Segretario comunale, così come del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in videoconferenza.
Pertanto, per le finalità ed alle condizioni anzidette, si ritiene ammissibile una disciplina comunale che, in determinati casi e per specifiche ragioni di cui sia dato conto a verbale, dispone lo svolgimento delle sedute in videoconferenza.
9 luglio 2020 Eugenio De Carlo
Corte Costituzionale – Sentenza 15 maggio 2025 n. 64 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, sentenza n. 106/2025
Corte Costituzionale - Comunicato del 9 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: