Approfondimento di Andrea Bufarale

E’ incostituzionale vietare l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo: le prime indicazioni per gli ufficiali d’anagrafe dopo la sentenza della Corte Costituzionale

Servizi Comunali Anagrafe popolazione residente (ANPR)
di Bufarale Andrea
11 Luglio 2020

Approfondimento di Andrea Bufarale                                                                                 

E’ incostituzionale vietare l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo: le prime indicazioni per gli ufficiali d’anagrafe dopo la sentenza della Corte Costituzionale

Andrea Bufarale

 

Con un comunicato emesso giovedì 9 luglio, la Corte Costituzionale ha comunicato di aver dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell’art. 13 del c.d. “Decreto Sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018 che, come tutti conosciamo nell’operatività quotidiana, in termini di legge negava ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

Fino ad oggi pertanto, a partire dal 5 ottobre 2018, l’ufficiale d’anagrafe che si vedeva presentare la dichiarazione di residenza da parte di un richiedente asilo si vedeva costretto, giustamente, ad applicare la norma e dichiarare la stessa irricevibile per assenza dei requisiti (in abrogazione delle precedenti disposizioni di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. 142/2015).

Da tali rifiuti opposti dagli ufficiali d’anagrafe, in questi quasi due anni, sono nati diversi conflitti innanzi ai tribunali, risolti quasi sempre nel favor del richiedente asilo sulla base dell’assunto che “il permesso di soggiorno per richiesta asilo – né nessun altro permesso di soggiorno – sono mai stati “titolo” per l’iscrizione anagrafica. Essi costituiscono invece prova del regolare soggiorno, richiesto ai cittadini stranieri” e che pertanto “la riforma operata dal D.L. 113/2018 ha inciso sull’automatismo dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ospitati in una struttura di accoglienza, che se prima erano iscritti su impulso del responsabile della struttura, oggi devono rendere singola dichiarazione di residenza, alla pari di tutti” (solo per citarne alcune: ordinanza Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019, ordinanza Tribunale di Bologna 2 maggio 2019, ordinanza Tribunale di Ancona del 29 luglio 2019).

Quest’ultima ordinanza del Tribunale di Ancona, è stata la prima in ordine cronologico a sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione normativa richiamata seguita successivamente dai tribunali di Milano e Salerno… fino ad arrivare, dopo quasi un anno alla decisione odierna.

Come reso noto dall’ufficio stampa della Corte Costituzionale, la stessa, pertanto, ha emesso una sentenza c.d. di accoglimento con la quale dopo aver compiuto una valutazione sulla questione di costituzionalità, la accoglie, dichiarando pertanto incostituzionale la legge in esame (la disposizione censurata non è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con l’articolo 77 della Costituzione sui requisiti di necessità e di urgenza dei decreti legge ma la Corte ne ha dichiarato l’incostituzionalità per violazione dell’articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza; per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti).

In attesa del deposito della sentenza e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che la renderà valida erga omnes, abrogando di fatto la disposizione di cui all’art. 13 del D.L. 113/2018, capiamo come procedere sia in questo periodo “transitorio” che successivamente ben sapendo che il Governo ha dichiarato mezzo stampa comunque la volontà di intervenire per rimettere ordine nella specifica disciplina.

Il grande dilemma che dovrà essere risolto è quello che qui vi pongo: sarà data reviviscenza all’art. 5 bis del D.Lgs. 142/2015 (dal Ministero con suo specifico parere?), abrogato dal citato art. 13 del D.L. 113/2018 che prevedeva la procedura semplificata di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, svincolando detta iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente soggiornanti e per i cittadini italiani oppure sarà data ai richiedenti asilo la “semplice” possibilità di iscrizione anagrafica utilizzando lo stesso procedimento attualmente in uso presso gli uffici?

In attesa di chiarire tale aspetto, non posso che consigliare ai colleghi che in questo periodo si trovino a gestire una richiesta di iscrizione anagrafica in tal senso di procedere nella modalità c.d. ordinaria ovvero provvedere a ricevere la dichiarazione di residenza così come previsto per la totalità dei cittadini fatta eccezione per la richiesta del passaporto, documento di norma dovuto per i richiedenti extracomunitari ma naturalmente escluso per i richiedenti asilo che hanno di fatto “disconosciuto” il proprio paese per problemi legati a discriminazioni, guerre, abusi, ecc, e chiesto protezione in uno stato terzo.

10 luglio 2020

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