Approfondimento di Michele Deodati

Lotta alla ludopatia: sì al regolamento comunale che fissa limiti di distanza dai bancomat

Servizi Comunali Polizia amministrativa
di Deodati Michele
14 Luglio 2020

Approfondimento di Michele Deodati                                                                                

Lotta alla ludopatia: sì al regolamento comunale che fissa limiti di distanza dai bancomat

 

Michele Deodati

 

La lotta alla ludopatia passa anche per la regolamentazione locale, e nello specifico, per la fissazione di limiti di distanza tra i punti di offerta del gioco e luoghi definiti sensibili, come ad esempio una postazione bancomat. È quanto ha stabilito il Consiglio di stato con la sentenza n. 4464 del 10 luglio 2020.

Sul fronte della tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica, notiamo come in sede comunitaria sia stata accettata la loro comprimibilità. Infatti, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. ammette le idonee restrizioni alla disciplina europea in tema di libertà d’impresa qualora giustificate da esigenze imperative connesse all’interesse generale, “come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dell’ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco” (cfr. sentenza 24 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11, e sentenza 19 luglio 2012, nelle cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-217/11), “con conseguente legittima introduzione, da parte degli Stati membri di restrizioni all’apertura di locali adibiti al gioco, a tutela della salute di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco quale interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato CE” (così anche Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498).
Con la sentenza n. 4464 del 10 luglio 2020, il Consiglio di Stato ha aggiunto che sia la giurisprudenza amministrativa sia la Corte Costituzionale hanno ritenuto, in più occasioni, che le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi sensibili siano dirette al perseguimento di finalità di carattere “socio-sanitario” e anche di finalità attinenti al “governo del territorio”, sotto i profili della salvaguardia del contesto urbano.

La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevoli, pertanto, le scelte regionali di ampliare il numero dei luoghi sensibili, includendovi persino luoghi adibiti ad “attività operative nei confronti del pubblico” che “si configurano altresì come luoghi di aggregazione, in cui possono transitare soggetti in difficoltà” (sentenza n. 27 del 2019). È la stessa Corte Costituzionale, nei suoi numerosi interventi in materia, ad aver ritenuto che la tutela della salute, in cui il contrasto alla ludopatia fa parte, è ascrivibile tra gli obiettivi che, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, possono giustificare limitazioni all'iniziativa economica privata, tenuto conto della non assoluta preminenza del principio di libertà dell'attività economica privata nella nostra Costituzione.
Si deve poi aggiungere, proprio per rafforzare la correttezza della interpretazione costituzionalmente orientata dalle disposizioni per il contenimento della ludopatia, che quest’ultima rappresenta oggi una forma diffusa di svilimento della dignità personale dei “ludopatici”, sicché la distanza prescritta tra la sala giochi e uno sportello bancomat è solo un ulteriore mezzo per evitare che l’occasione del prelievo sia facilmente colta dal soggetto ludopatico per continuare o aggravare la sua condizione sociale, personale e patologica: tutto questo, proprio in ossequio ai principi limitativi della iniziativa economica privata che l’art. 41 Cost. stabilisce, primo tra essi la “dignità umana”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4464/2020 ha concluso nel senso di non ritenere irragionevole né sproporzionata l’imposizione di limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, o comunque tali da incidere negativamente sulla dignità umana, già assai colpita dai soggetti ludopatici proprio perché non si tratta di introduzione di divieti generalizzati, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari.

14 luglio 2020

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